FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELLA POL. CAPPELLE DEI MARSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPPELLE DEI MARSI/FOLGORE COLLELONGO DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELLA POL. CAPPELLE DEI MARSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPPELLE DEI MARSI/FOLGORE COLLELONGO DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 12 del 26 settembre 2002, infliggeva alle società Cappelle dei Marsi e Folgore Collelongo, oltre a diverse sanzioni disciplinari a carico di tesserati, la punizione sportiva della perdita della gara Cappelle dei Marsi/Folgore Collelongo del 22.9.2002, valida per il Campionato di 2ª Categoria, per una rissa avvenuta in campo fra tutti i tesserati delle due squadre, a seguito della quale l’Arbitro era stato costretto a sospendere anticipatamente l’incontro. La decisione veniva impugnata, con atto 4.10.2002, soltanto dalla Pol. Cappelle dei Marsi avanti alla Commissione Disciplinare che, con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 31 ottobre 2002, respingeva il ricorso rilevando che lo stesso poteva ritenersi ammissibile per la sola impugnazione riguardante il Sig. Viscogliosi Franco, Presidente della Pol. Cappelle dei Marsi, in quanto lo stesso, inibito fino al 9.10.2002, non poteva sottoscrivere il ricorso. Osservava, inoltre, che la sanzione inflitta al Viscogliosi non poteva essere impugnata ai sensi dell’art. 41, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Avverso tale decisione propone appello la Pol. Cappelle dei Marsi, deducendo, tra l’altro, che la sottoscrizione da parte del presidente era stata fatta in buona fede e che sebbene inibito il presidente rimaneva comunque sempre il legale rappresentante. L’appello è infondato e non può trovare accoglimento. Invero, i soggetti colpiti della sanzione di cui all’art. 14 n. 1 lett. e) C.G.S. Possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società. Il Sig. Viscogliosi Franco non poteva, pertanto, sottoscrivere l’impugnazione avanti la Commissione Disciplinare. Va infine, osservato che, ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., “con in reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze”. L’appello della Pol. Cappelle dei Marsi non può, pertanto, sottrarsi al rigetto in quanto l’inammissibilità del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare è insuperabile e quindi non vi è spazio per un sindacato ulteriore da parte della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Cappelle dei Marsi di Cappelle (L’Aquila) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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