FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.S. TRIGNO CELENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAGLIETA/TRIGNO CELENZA DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’A.S. TRIGNO CELENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAGLIETA/TRIGNO CELENZA DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002) La A.S. Trigno Celenza ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 31 ottobre 2002, con la quale, in accoglimento del reclamo della A.C. Paglieta, veniva ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara Paglieta/Trigno Celenza disputata il 15.9.2002 per il Campionato di 1ª Categoria - Girone B. La società reclamante ha però omesso di inviare alla controparte la comunicazione prevista dall’art. 29 n. 5 C.G.S. e conseguentemente deve essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancato invio contestuale alla società controparte di copia dei motivi, l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Trigno Celenza di Celenza sul Trigno (Chieti). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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