FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’A.C. LUGAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBAPRIMAVERA/ LUGAGNANO DEL 20.10.2002, PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DI ETÀ NON CONSENTITA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 16 del 7.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’A.C. LUGAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBAPRIMAVERA/ LUGAGNANO DEL 20.10.2002, PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DI ETÀ NON CONSENTITA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 7.11.2002) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 16 del 7 novembre 2002 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla Ass. Calcio Lugagnano in merito alla (presunta) posizione irregolare di calciatori della soc. Albaprimavera nella gara Albaprimavera/Lugagnano del 20.10.2002, ne dichiarava l’inammissibilità rilevando che il reclamo stesso era stato sottoscritto da soggetto non avente titolo a rappresentare la società, in base alla documentazione ufficiale agli atti del Comitato. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Lugagnano obiettando che il reclamo era stato sottoscritto dal Vice Presidente, Sig. Sergio Coati, espressamente delegato a rappresentare la società al momento dell’iscrizione al campionato. Ribadiva, nel merito, gli argomenti fatti valere in sede di reclamo. Alla seduta del 2 dicembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della A.C. Lugagnano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento. Non è seriamente contestabile che il reclamo avanzato dalla società non è stato sottoscritto dal Presidente, Sig. Luigi Residori, ma dal Vice Presidente, Sig. Sergio Coati. Bisogna rilevare, tuttavia, che con atto a sua firma in data 8.7.2002 (in calce alla scheda ufficiale della società, depositata agli atti del Comitato Regionale Veneto) il Presidente Sig. Residori ha espressamente delegato il Vice Presidente Sig. Coati a rappresentare la società. Trattandosi di atto sicuramente valido, previsto dalle norme generali in tema di rappresentanza delle persone e delle persone giuridiche in particolare e facente parte di un documento ufficiale agli atti del Comitato Regionale di competenza, non si vede come la sottoscrizione del reclamo possa essere ritenuta non valida. Ne consegue che il reclamo non andava dichiarato inammissibile e che, in (parziale) accoglimento dell’appello proposto, la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 16 del 7 novembre 2002 deve essere annullata. Non può essere emesso giudizio alcuno, invece, in merito alla (presunta) irregolarità segnalata dalla A.C. Lugagnano, dal momento che, a norma dell’art. 33, punto 5, C.G.S., il procedimento va rimesso allo stesso Giudice Sportivo di 2° Grado per la decisione nel merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A. C. Lugagnano di Lugagnano (Verona), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiara inammissibilità del reclamo dell’A.C. Lugagnano stessa, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per l’esame di merito.
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