FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO A CREMANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURRIS 1944/S. GIORGIO A CREMANO DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 24.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO A CREMANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURRIS 1944/S. GIORGIO A CREMANO DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 24.10.2002) Con reclamo spedito il 5.10.2002 il F.C. Turris 1944 lamentava l’irregolarità della posizione del calciatore della Pol. San Giorgio a Cremano, Scala Raffaele, in occasione della gara Turris 1944/San Giorgio del 29.9.2002 perché detto giocatore, benché squalificato per una giornata in esito a gara del Torneo Giovani Speranze, era stato schierato dalla Pol. San Giorgio nella gara di campionato del 29 settembre 2002. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 24 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo rilevando che la partecipazione a gare di torneo ricreativo andava equiparata, ai fini della esecuzione delle sanzioni, alla partecipazione a gare amichevoli e pertanto che la Pol. San Giorgio andava penalizzata con la perdita della gara con il punteggio di 0-2 dal momento che lo Scala, che non aveva mai scontato la squalifica, aveva preso parte alla gara del 29.9.2002. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la Pol. San Giorgio obiettando, in sintesi, che il torneo nel quale lo Scala aveva maturato la squalifica, sia per le modalità di svolgimento che per le sue caratteristiche intrinseche, organizzative e regolamentari, andava ritenuto come di attività ricreativa e non di attività ufficiale, sia pure a carattere amichevole. Chiedeva pertanto la riforma della decisione impugnata e la revoca della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Alla seduta del 9 dicembre 2002, presente il solo Presidente della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della Pol. San Giorgio a Cremano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento. In effetti il calciatore Scala Raffaele, squalificato per una giornata (per somma di ammonizioni) in esito a gara del Torneo Giovani Speranze, è stato impiegato dalla Pol. San Giorgio nella gara con il F.C. Turris 1944 del 29.9.2002. Bisogna osservare, tuttavia, che la manifestazione in esame è stata organizzata sulla base di un proprio regolamento e nell’ambito della normativa a carattere più generale costituita dal Regolamento Attività Ricreativa (predisposto dalla L.N.D.) di cui al Com. Uff. n. 214 del 5 giugno 1998. Ebbene, prevede quest’ultimo, peraltro richiamato dal regolamento predisposto dalla società organizzatrice del Torneo (art. 10), che le sanzioni disciplinari non possono avere durata eccedente “quella di svolgimento del Torneo” e cioè che esauriscono i loro effetti nell’ambito del medesimo Torneo nel quale vengono irrogate. Ne consegue che il calciatore Scala, squalificato per una giornata in esito a gara del Torneo, avrebbe dovuto scontare la squalifica non oltre che in una delle ulteriori gare dello stesso Torneo. È il caso di osservare che la squalifica della quale si discute è stata inflitta dall’apposita Commissione di cui agli artt. 12 Reg. Att. Ricr. L.N.D. ed 8 Reg. Torneo e non dal Giudice Sportivo, chiamato ad occuparsi dall’art. 12, ultimo punto, Reg. Att. Ricr. L.N.D. Dei “comportamenti oggettivamente sanzionabili con provvedimenti disciplinari più gravi”. Quale certamente non è la squalifica conseguente a seconda ammonizione inflitta allo Scala. Discende anche per questa via che con la squalifica della quale si discute ci si trova in presenza di sanzione tutta interna al Torneo, per soggetto abilitato ad irrogarla, modalità di divulgazione, efficacia e quant’altro; non di sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla quale avrebbero potuto prendere corpo le diverse e generali regole, richiamate dall’art. 13 Reg. Att. Ricr. L.N.D., del Codice di Giustizia Sportiva. Considerato, in definitiva, che lo Scala avrebbe dovuto scontare la squalifica inflittagli in relazione a gara del Torneo Giovani Speranze in gara dello stesso Torneo e che ha preso parte alla gara di campionato del 29.9.2002 in posizione regolare, l’appello proposto va, come già rilevato, accolto. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa relativa va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. S. Giorgio a Cremano di San Giorgio a Cremano (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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