FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’U.S. BAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUNO/ BAZZANESE DEL 13.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 16 del 14.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’U.S. BAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUNO/ BAZZANESE DEL 13.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 14.11.2002) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 16 del 14 novembre 2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Emilia-Romagna dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla U.S. Bazzanese avverso la perdita della gara Funo/Bazzanese del 13.10.2002 deliberata dal Giudice Sportivo come da C.U. del 24 ottobre 2002. La Commissione Disciplinare motivava la propria decisione di inammissibilità sul fatto che il ricorso non era accompagnato dalla prescritta tassa o, in alternativa, dall’autorizzazione all’eventuale addebito nel deposito cauzionale costituito all’atto dell’iscrizione al campionato. Ha proposto ricorso alla C.A.F. la citata U.S. Bazzanese sostenendo che la Commissione Disciplinare, trattandosi di ricorso presentato da una società, avrebbe dovuto addebitare d’ufficio la tassa reclamo sul conto all’uopo costituito all’atto dell’iscrizione e che, comunque, l’invito alla regolarizzazione del versamento della tassa reclamo, rivolto dalla Commissione Disciplinare con telegramma in data 28.10.2002 non era mai pervenuto alla società. Ritiene questa Commissione che il ricorso della U.S. Bazzanese debba essere accolto; la ricorrente ha infatto dimostrato mediante dichiarazione dell’ufficiale postale e certificazione anagrafica che il telegramma non le venne tempestivamente recapitato. Inoltre ben poteva la stessa Commissione disporre l’addebito d’ufficio sul conto della reclamante. La dichiarazione di inammissibilità deve pertanto essere annullata e gli atti vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Bazzanese di Bazzano (Bologna), annulla l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti, ex art. 33 comma 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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