FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 INFLITTA AL CALCIATORE FASCIANI GIOVANNI E DELL’AMMENDA DI E 250,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 09/12/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 INFLITTA AL CALCIATORE FASCIANI GIOVANNI E DELL’AMMENDA DI E 250,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002) In seguito alla gara Campo di Giove/Castelvecchio Subequo, disputata il 13.10.2002 per il Campionato di 2ª Categoria, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Abruzzo infliggeva alla Società Castelvecchio Subequo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 a favore della Società Campo di Giove, oltre all’ammenda di E 517,00; deliberava inoltre di infliggere sanzioni di varia misura ad alcuni calciatori della predetta Società, ed in particolare la squalifica sino al 31.12.2003 al calciatore Fasciani Giovanni. In seguito a reclamo dell’interessata, la competente Commissione Disciplinare, con delibera del 14.11.2002, riduceva la squalifica inflitta al calciatore Fasciani Giovanni fino al 30.6.2003 e la sanzione dell’ammenda ad euro 250,00 confermando nel resto i provvedimenti impugnati. Avverso tale delibera ha proposto ricorso alla C.A.F. la Soc. Castelvecchio Subequo, sostenendo che il proprio calciatore era rimasto estraneo ai fatti contestatigli e rilevando che all’identificazione personale del Fasciani da parte dell’arbitro, basata sulla circostanza che il calciatore in questione aveva ripetutamente calpestato i piedi al direttore di gara, non era conseguita l’identificazione del numero di maglia, non indicato nel referto arbitrale. In ordine alla sanzione pecuniaria, l’appellante ha dedotto l’eccessività dell’ammenda, in quanto relativa ad una gara disputata in campo avverso, alla presenza delle forze dell’ordine “che nulla hanno rilevato in merito al dopo partita”. In conclusione, ha chiesto la riforma delle sanzioni impugnate. Rileva questa Commissione che i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente attengono esclusivamente al fatto in esame e tendono ad ottenere una nuova valutazione di merito, che non è ammissibile in questa sede, ai sensi dell’art. 33 n. 1 lettera d) C.G.S., trattandosi del terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal G.S. Castelvecchio Subequo di Castelvecchio Subequo (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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