FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELL’A.S. S. AGATA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DANIELE CERICOLA/S. AGATA CALCIO A CINQUE DEL 19.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELL’A.S. S. AGATA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DANIELE CERICOLA/S. AGATA CALCIO A CINQUE DEL 19.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002) Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, l’A.S. Sant’Agata Calcio a Cinque eccepiva che alla gara A.S. Daniele Cericola/A.S. S. Agata, disputata il 19.10.2002 per il Campionato di Serie D Calcio a Cinque, l’A.S. Daniele Cericola aveva utilizzato il calciatore Passeri Luys, che non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato con la Società S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 sin dal 20.9.2000. La Commissione adita, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19 del 14 novembre 2002, rilevato che dagli atti ufficiali il calciatore Passeri Luys risultava regolarmente tesserato con la Società A.S. Daniele Cericola dal 18.10.2002, deliberava di respingere il reclamo. Avverso tale delibera ha proposto ricorso davanti a questa Commissione l’A.S. S. Agata Calcio a Cinque, sostenendo che il calciatore Passeri Luys, pur risultando tesserato per la Daniele Cericola con decorrenza dal 18.10.2002, era tuttavia in posizione irregolare in quanto tesserato per altra Società, la S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 già dal 20.9.2000. Poiché nel tesseramento a favore della S.S. Marina C.S.A. risultava quale data di nascita del calciatore l’8.9.1971 anziché il 9.8.1971, tale inversione di cifre, frutto di mero errore di trascrizione, aveva consentito il tesseramento a favore della A.S. Daniele Cericola e l’utilizzazione del calciatore da parte di quest’ultima nella gara disputata contro l’A.S. S. Agata. La ricorrente chiede pertanto che, previo accertamento che il Passeri Luys nato il 9.8.1971, tesserato per la A.S. Daniele Cericola ed il Passeri Luys nato l’8.9.1971, tesserato per la S.S. Marina C.S.A., sono la stessa persona, venga inflitta alla società A.S. Daniele Cericola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La C.A.F. osserva che dal supplemento di istrutoria disposto ed effettuato nel corso del procedimento è emerso che il calciatore Passeri Luys, nato l’8.9.1971, tesserato con decorrenza 20.9.2000 per la S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5, è la stessa persona che risulta tesserata per l’A.S. Daniele Cericola a far data dal 18.10.2002. Tanto si deduce dall’identità delle firme e dei dati anagrafici, compresa la data di nascita 9.08.1971, riportati sui due moduli di richiesta di tesseramento acquisiti agli atti; la diversa data di nascita 8.09.1971 risultante nel tesseramento a favore della S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 appare essere frutto di un errore materiale nella trascrizione dei dati. Ciò premesso in fatto, è evidente che il calciatore Passeri Luys ha disputato la gara in esame in posizione irregolare; pertanto il ricorso deve essere accolto e deve essere inflitta alla Società A.S. Daniele Cericola la punizione sportiva di perdita della gara A.S. Daniele Cericola/A.S. S. Agata Calcio a Cinque del 19.10.2002. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. S. Agata Calcio a Cinque di Cepagatti (Pescara) annulla l’impugnata delibera, infliggendo alla società Daniele Cericola la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.
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