FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.S. SPORTING R.C.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBUCA DI SICILIA/SPORTING R.C.B. DEL 13.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 26 del 21.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 16/12/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.S. SPORTING R.C.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBUCA DI SICILIA/SPORTING R.C.B. DEL 13.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26 del 21.11.2002) L’A.S. Sporting R.C.B. di Marsala, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 26 del 21 novembre 2002 e relativa alla gara Sambuca/Sporting R.C.B. del 13.10.2002. La ricorrente richiede l’applicazione della norma di cui all’art. 12 c. 1 C.G.S. Che prevede la perdita della gara con il punteggio di 0-2 a carico della società ritenuta responsabile di aver influito sul regolare svolgimento della gara. Ciò in contrasto con quanto correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare che ha invece ritenuto non applicabile tale sanzione sportiva in quanto il fatto comportante alterazione del potenziale atletico dello Sporting era imputabile ad accompagnatori o sostenitori della squadra avversaria. In sostanza, quindi, la società ricorrente chiede un riesame del merito che è precluso in questa sede a norma dell’art. 33 primo comma C.G.S.. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Sporting R.C.B. di Marsala (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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