FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DEL CALCIATORE MONTALDO DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2007 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 44 del 6.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DEL CALCIATORE MONTALDO DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2007 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 44 del 6.6.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, in data 30.5.2002 (Comunicato Ufficiale n. 44 del 6 giugno 2002) ha confermato la precedente decisione del Giudice Sportivo di quel Comitato Regionale, con la quale è stata inflitta al calciatore Montaldo Diego la squalifica fino al 20.7.2007, con la proposta, alla Presidenza Federale, di preclusione alla permanenza nei ranghi federali, per avere nel corso della gara San Michele/Pro Recco del 19.1.2002 (Campionato di 1a Categoria) colpito il direttore di garacon un violentissimo calcio al basso ventre. Con ricorso alla C.A.F. il Montaldo, ritenendosi del tutto estraneo ai fatti suddetti e riconoscendo solamente, “di avere appoggiato le mani sul petto del direttore di gara, facendolo indietreggiare”, richiedeva la riduzione della squalifica a “tre mesi dalla data dell’evento” e in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Procura federale, per “chiarire le effettive responsabilità”. Il reclamo è fondato, nei limiti che seguono, per quanto riguarda la, sola, quantificazione della sanzione. La decisione della Commissione Disciplinare ha ricostruito, puntualmente e correttamente i fatti suddetti, commessi dal Montaldo, nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo, in attesa dell’identificazione del colpevole, procedeva alla sospensione del capitano della società San Michele. La predetta società, con lettera del 17.4.2002, comunicava al Presidente del Comitato Regionale Liguria, di avere individuato, come colpevole dell’atto violento, il Montaldo e trasmetteva in allegato le dichiarazioni autografe, rese, in questo senso, da alcuni componenti la squadra (v. in particolare le dichiarazioni dei calciatori Zaccaria Andrea e Rivetti Antimo). Solo per completezza, va precisato che i calciatori, che hanno riconosciuto il Montaldo come l’autore del fatto, sono stati correttamente valutati attendibili dalla Commissione Disciplinare. Gli stessi vanno, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, considerati come persone informate, in via diretta, dei fatti e il loro interesse nel procedimento è una mera affermazione del ricorrente, priva di riscontri. Per quanto concerne l’asserita “contraddittorietà della decisione della Commissione Disciplinare”, rispetto a quella presa nei confronti del calciatore Valisnieri Claudio, è sufficiente osservare che, nel caso in esame, questa Commissione, con ordinanza dell’8.7.2002, ha disposto, ex art. 27.2. C.G.S., che l’Ufficio Indagini procedesse all’audizione dei calciatori indicati dalla società G.S. S. Michele: Valisnieri, Termini, Cortese, Vanini, Zaccaria, Migliardo e Rivetti, sulle circostanze da loro riferite, circa le modalità delle violenze poste in essere nei confronti del direttore di gara, e che svolgesse ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione dell’episodio. Per completezza, va osservato che gli accertamenti sull’ipotetico disguido postale, relativo al mancato ricevimento, da parte del Montaldo, dell’avviso telegrafico per le udienze del 21 e 28 maggio 2002, non risulta abbiano fornito esito. Per quanto riguarda, infine, la quantificazione della sanzione, la Commissione osserva che nonostante la notevole gravità del fatto, la squalifica, tenuto, anche, conto delle effettive modalità della vicenda, così come ricostruita dall’Ufficio Indagini, può essere ridotta, con scadenza 20.1.2006, con l’annullamento della proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dal calciatore Montaldo Diego, riducendo al 20.1.2006 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante dai primi giudici. Dispone la restituzione della tassa versata.
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