FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELLA A.C. DELIANUOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GARA PER QUATTRO GIORNATE – DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – SEGUITO GARA DELIANUOVA CALCIO/CAVESE 1919 DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 78 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELLA A.C. DELIANUOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GARA PER QUATTRO GIORNATE - DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE - SEGUITO GARA DELIANUOVA CALCIO/CAVESE 1919 DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 78 del 19.12.2002) In data 3 novembre 2002 si disputava a Delianuova la gara Delianuova/Cavese per il Campionato Nazionale Dilettanti. Al 20’ del secondo tempo, sostenitori della Cavese, circa sessanta, giunti in ritardo allo stadio con un pullman per il traffico determinato dalle cattive condizioni atmosferiche, dopo aver avuto un rifiuto dai botteghini alla richiesta di non pagare il biglietto, facevano pressione su un cancello d’ingresso, riuscendo ad aprirlo, ed entravano nello stadio. A questo punto tra i sostenitori della Delianuova presenti sugli spalti e quelli della Cavese, nonostante la presenza della forza pubblica, insorgeva una zuffa, con impiego, da entrambe le parti, di bastoni, aste di bandiera e pietre. Alcuni sostenitori della Cavese cercavano anche di forzare un cancello di ingresso al terreno di gioco. La gara veniva interrotta perché i sanitari potessero soccorrere alcuni tifosi colpiti. Gli scontri tra tifosi continuavano anche fuori dall’impianto sportivo, trasformando la cittadina in un campo di battaglia. Alcuni sostenitori del Delianuova venivano arrestati per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento, e venivano giudicati e condannati con rito abbreviato dal Tribunale di Palmi. Numerose auto private della polizia e un’autoambulanza parcheggiate nei pressi dell’impianto sportivo venivano danneggiate e circa trenta persone, comprese tra queste appartenenti alle forze dell’ordine, riportavano lesioni. La gara, comunque, è stata portata regolarmente a termine. Per tali fatti, riportati nel rapporto del direttore di gara e del Commissario di campo nonché dalle relazioni dei collaboratori dell’Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo del Comitato Interregionale, che, letti gli atti ufficiali, aveva disposto la sospensione cautelare dei campi di gioco sia della S.S. Cavese 1919 che dell’A.C. Delianuova Calcio, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 20.11.2002, n. 56, infliggeva la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco con obbligo di disputare le gare interne su campo neutro e a porte chiuse per cinque giornate di gare per la S.S. Delianuova Calcio e per 6 giornate per l’A.C. Cavese 1919. Avverso tale deliberazione proponevano reclamo alla competente Commissione Disciplinare entrambe le società. L’A.C. Delianuova Calcio, per quanto interessa la presente decisione, deduceva, in rito, la inutilizzabilità dei rapporti dei collaboratori dell’Ufficio Indagini e, nel merito, l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente sanzioni a suo carico solo in caso di accertata violazione dell’art. 10, comma 1, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 19.12.2002, n. 78, accoglieva in parte il reclamo dell’A.C. Delianuova Calcio, riducendo a quattro le giornate di squalifica del campo di gioco. L’A.C. Delianuova Calcio propone appello in questa sede reiterando le deduzioni già respinte dalla Commissione Disciplinare. In rito, l’appellante solleva nuovamente la questione della inutilizzabilità delle relazioni chieste dal Giudice Sportivo all’Ufficio Indagini. Secondo la società appellante, il Giudice Sportivo a norma dell’art. 31, sub B, concernente il “procedimento in ordine al comportamento dei sostenitori”, può avvalersi per le sue deliberazioni solo “della relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini che gli viene trasmessa entro e non oltre le ore 22 del giorno successivo alla gara”. Il Giudice Sportivo non potrebbe chiedere ulteriori rapporti all’Ufficio Indagini e la inutilizzabilità dei rapporti su cui fonda la deliberazione impugnata acquisiti in tempi successivi a quelli regolamentari comporterebbe l’esclusione da ogni responsabilità per la reclamante e l’illegittimità della sanzione. Deve rilevarsi che, a parte il fatto che gli avvenimenti in ordine ai quali è stato aperto il presente procedimento disciplinare sono stati già sufficientemente descritti dai rapporti degli altri ufficiali di gare e questi si rivelano sufficienti a dare un esatto quadro di quanto è avvenuto sia dentro che fuori dell’impianto sportivo, sta di fatto che dalla disposizione richiamata dalla società appellante non emerge alcuna preclusione per il Giudice Sportivo all’acquisizione di ulteriori elementi di giudizio. Quanto poi alla violazione del principio del contraddittorio si fa presente che per le deliberazioni del Giudice Sportivo non è previsto il contraddittorio. Nel merito, la società appellante deduce che, trattandosi di fatti accaduti fuori dell’impianto sportivo, sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la responsabilità della società solo quando questa, ai sensi del precedente art. 10, comma 1, “contribuisca alla costituzione e al mantenimento dei sostenitori”. Alle società non professionistiche, aggiunge la società reclamante, ai sensi dell’art. 11 comma 3, si applica soltanto la sanzione dell’ammenda. Anche tali deduzioni risultano infondate. L’art. 11, comma 1, punisce gli atti di violenza siano questi commessi dentro o fuori dall’impianto sportivo. Nella specie, comunque, non è dubitabile, inoltre, che tali fatti di violenza sono iniziati all’interno dell’impianto sportivo e proseguiti fuori di questo. La verifica di cui all’art. 10, comma 1, si rivela necessaria quando si tratta di fatti che si siano verificati esclusivamente fuori dell’impianto sportivo. Quanto ai rilievi relativi alla sanzione, si rivela corretta la decisione appellata che ha evidenziato come l’A.C. Delianuova fosse recidiva con la conseguente applicabilità della sanzione della squalifica del campo. Questa, infine, risulta determinata in modo proporzionato alla gravità dei fatti commessi dai sostenitori della società appellante. L’appello, in conclusione, va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.C. Delianuova di Delianuova (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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