FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.S. TORBELLAMONACA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA PRIVERNO/TORBELLAMONACA DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 21 del 31.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.S. TORBELLAMONACA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA PRIVERNO/TORBELLAMONACA DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 21 del 31.10.2002) Con telegramma in data 4.1.2002 l’A.S. Torbellamonaca ha preannunciato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 31 ottobre 2002 e relativo alla mancata effettuazione della gara Priverno/Torbellamonaca del 15.9.2002. Al preannuncio però, non è stato dato alcun seguito; in particolare non sono stati inviati i prescritti motivi. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in base alle vigenti norme del C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Torbellamonaca di Roma, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti. Ordina l’incameramento della tassa.
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