FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DEL S.S.C. COGLIANDRINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COGLIANDRINO/ BARAGIANO DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 22 del 14.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DEL S.S.C. COGLIANDRINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COGLIANDRINO/ BARAGIANO DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 22 del 14.11.2002) Con ricorso del 20.11.2002, la S.S.C. Cogliandrino, proponeva appello, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, in data 8.11.2002 di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 14 novembre 2002, con la quale è stato accolto il reclamo proposto dalla società Baragiano e, di conseguenza, è stata assegnata gara persa alla società ricorrente, con il punteggio di 0-2 (gara Cogliandrino/Baragiano del 29.9.2002, del Campionato di Eccellenza lucano). Il motivo della decisione della Commissione Disciplinare riguarda la posizione irregolare del calciatore Mariano Vito Antonio, nella predetta gara, in quanto lo stesso era tenuto, in base di quanto disposto nel bollettino ufficiale n. 42 della stagione 2001/2002, ad osservare una giornata di squalifica. Va subito osservato che, nel ricorso, vi è un generico richiamo ad una questione preliminare, asseritamente, disattesa dalla Commissione Disciplinare, senza che la stessa sia stata riproposta, in alcun modo. La tesi difensiva è che il calciatore Mariano avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica alla prima giornata utile che, nel caso in esame, era quella del 21.9.2002 (gara contro il Pisticci). Altrimenti “si affermerebbe l’illogica ed irrazionale regola, secondo la quale, discrezionalmente, a proprio utile, si potrebbe scegliere la giornata per fare scontare tale squalifica”. Il rilievo non può essere condiviso, in quanto la giornata di squalifica deve essere scontata non appena la situazione irregolare giunge a conoscenza degli organi federali, a seguito di reclamo della controparte, così come verificatosi nel caso in esame, a nulla rilevando che ciò non si sia verificato in precedenti occasioni, relative ad altre gare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S.C. Cogliandrino di Cogliandrino (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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