FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.S. VITERBO/ AYMAVILLES GRESSAN PILA DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.S. VITERBO/ AYMAVILLES GRESSAN PILA DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in ordine al ricorso proposto dall’attuale reclamante avverso la decisione del Giudice Sportivo, che, in relazione alla gara del 21 settembre 2002 tra C.U.S. Viterbo e Aymavilles Gressan Pila, in seguito a reclamo di quest’ultima aveva comminato ai danni della prima la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (giusta la posizione irregolare di giocatori), oltre all’ammenda di euro 500,00, rilevato con il reclamo non risultava essere stato contestualmente inviato alla controparte soc. Aymavilles, lo dichiarava inammissibile. Con il gravame proposto dinanzi a questa Commissione, la società C.U.S. Viterbo ha chiesto la riforma della pronunzia di inammissibilità impugnata, con conseguente rinvio all’Organo giustiziale di seconda istanza per la deliberazione del merito della vertenza, allegando al reclamo copia della missiva a suo tempo appositamente inviata alla società Aymavilles, a norma dell’art. 29, comma 5, C.G.S.. L’invio sarebbe avvenuto sia mediante posta elettronica (come consentito dall’art. 34, comma 7, C.G.S.), sia a mezzo di posta prioritaria. L’odierno reclamo, regolarmente inviato anche alla controparte, non può essere favorevolmente definito, anche in adesione peraltro alle argomentazioni formulate in questo grado di giudizio dall’Aymavilles, che ha continuato ad asserire di non aver mai ricevuto, né tramite posta elettronica né per posta prioritaria, copia del reclamo avanzato dal C.U.S. Viterbo avverso la decisione del Giudice Sportivo. In effetti, a mente dell’art. 29, comma 5, C.G.S., copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente alla trasmissione agli Organi competenti, all’eventuale controparte. Ai sensi del successivo comma 9, l’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame. L’Aymavilles ha sempre formalmente sostenuto di non aver mai ricevuto, con i mezzi indicati dalla parte reclamante, regolare copia del reclamo proposto dal C.U.S. Viterbo dinanzi alla Commissione Disciplinare. L’odierna reclamante non è stata in grado di smentire efficacemente le affermazioni di controparte, non avendo allegato prova dell’utilizzo di mezzo di trasmissione a garanzia di ricezione. L’art. 34, comma 7, C.G.S. non lascia dubbi al riguardo, essendo consentita l’utilizzazione della posta elettronica, come del telegramma e del telefax, solo a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Orbene, nel caso di specie, nonostante le formali sollecitazioni anche della Segreteria del presente Organo e le successive allegazioni, depositate, la società reclamante è stata in grado di provare solo l’invio, mediante posta elettronica, di copia del reclamo proposto dinanzi alla Commissione Disciplinare, ma non la ricezione dello stesso da parte della controinteressate, come la recente tecnologia informatica applicata alla gestione software della posta elettronica avrebbe peraltro consentito (messaggio di ritorno di avvenuta ricezione da parte del destinatario). Non può escludersi, infatti, che l’invio del reclamo non sia andato a buon fine, non essendo tra l’altro generalmente immediata la comunicazione del server di trasmissione fallita. Né, di certo, può dare garanzia di ricezione, nei sensi indicati dal Codice, l’utilizzo del corso ordinario postale, seppur a servizio accelerato (in base all’affrancatura speciale della “posta prioritaria”). In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, la Commissione d’Appello non può che confermare la declaratoria di inammissibilità pronunziata dall’Organo di seconde cure. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dal C.U.S. Viterbo di Viterbo ed ordina l’incameramento della tassa.
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