FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFRICO/NICASTRO DEL 19.10.2002 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 37 del 30.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 09/01/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFRICO/NICASTRO DEL 19.10.2002 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 37 del 30.10.2002) L’arbitro della gara Africo/Nicastro del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, disputata il 19.10.2002, riferiva nel proprio rapporto di aver interrotto definitivamente la gara al trentunesimo minuto del primo tempo, a seguito di aggressioni fisiche e verbali subite da parte dei calciatori dell’U.S. Africo e ritenuta l’impossibilità di portare a termine la partita. L’U.S. Africo presentava reclamo avverso la decisione arbitrale, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun attacco verbale né fisico nei confronti del direttore di gara e che il comportamento assunto in campo dai propri calciatori, non potendo essere qualificato come eccessivamente violento ed incontrollabile, non giustificava in alcun modo il provvedimento adottato sul campo dall’arbitro. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 30 ottobre 2002, ritenuto che “l’arbitro ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall’art. 64 punto 2 delle N.O.I.F.”, ordinava la ripetizione della gara. Contro il provvedimento del Giudice Sportivo ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S. il Presidente Federale, rilevando che: a) la decisione del primo giudice appare illegittima in quanto assunta in materia rimessa esclusivamente alla discrezionalità del direttore di gara, non soggetta a riesame da parte degli organi della giustizia sportiva; b) il provvedimento in esame si rivela comunque erroneo ed inadeguato, dal momento che sia il referto del direttore di gara sia la relazione dell’osservatore arbitrale - che il Giudice Sportivo non sembra aver tenuto nella dovuta considerazione - rendono conto di una situazione di manifesta e pesante aggressione, fisica e verbale, esercitata dai calciatori dell’U.S. Africo nei confronti del direttore di gara, il quale ha pertanto correttamente esercitato i poteri concessigli dall’art. 64 N.O.I.F. e dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio. Per i suddetti motivi il ricorrente ha chiesto che a carico dell’U.S. Africo venga applicata la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia fondato. Le norme vigenti (Regola 5 ed art. 64 n. 2 delle N.O.I.F.) attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. La decisione adottata dall’arbitro della gara Africo/Nicastro al fine di tutelare la propria incolumità e quella degli assistenti di gara, essendo demandata atermini di regolamento al suo esclusivo giudizio, non è suscettibile di reclamo e non è neppure sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva, come esattamente rilevato nel ricorso. Spetta invece agli organi di giustizia sportiva, secondo l’art. 12 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri, gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della stessa, ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara, oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare. Nel caso in esame, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria non ha adottato la punizione sportiva nei confronti dell’Africo ed ha ordinato la ripetizione della gara, ritenendo che l’aggressione, fisica e verbale, posta in essere dai calciatori dell’Africo nei confronti dell’arbitro, non fosse così grave da impedirgli la prosecuzione della gara senza rischi per l’incolumità propria e degli assistenti ed in piena autonomia di giudizio. Questa Commissione ritiene che il primo giudice, nell’esprimere la suddetta valutazione, abbia fatto cattivo uso delle risultanze istruttorie ed in particolare del referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (vedi art. 31 a1, C.G.S.). Risulta infatti dal rapporto che intorno al trentunesimo minuto del primo tempo il direttore di gara, mentre si accingeva ad espellere il calciatore n. 4 dell’Africo, veniva aggredito dallo stesso, che lo afferrava per il bavero della divisa, strattonandolo e tirandolo altresì per un braccio, tanto da procurargli dolore. Nel frattempo tutti i calciatori dell’Africo avevano circondato il direttore di gara e qualcuno di essi, non identificato, lo aveva spinto alle spalle. Dopo ben quattro minuti di sospensione, l’arbitro tentava di far proseguire la gara, non riuscendovi perché nuovamente aggredito dal calciatore n. 4 dell’Africo, che non lo colpiva soltanto perché bloccato da due carabinieri entrati prontamente sul terreno di giuoco, e circondato da altri calciatori della stessa squadra che proferivano nei suoi confronti espressioni di minaccia. Tali comportamenti intimidatori, ad avviso di questa Commissione, oltre a costituire un rischio per l’incolumità degli ufficiali di gara, hanno impedito all’arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. Essi hanno avuto, pertanto, influenza determinante sulla regolarità della gara. Poiché la U.S. Africo risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri sostenitori, deve esserle inflitta la punizione sportiva di perdita della gara con il risultato di 0-2. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello del Presidente Federale annullando l’impugnata delibera e infliggendo alla U.S. Africo la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara sopra indicata.
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