FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/01/2003 n. 1,2 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO S.S. LAZIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. CHIEVO VERONA IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002) 2 – APPELLO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/01/2003 n. 1,2 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO S.S. LAZIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. CHIEVO VERONA IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002) 2 - APPELLO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002) 1. Con reclamo del 26 agosto 2002, la società Chievo Verona adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dalla S.S. Lazio il pagamento di un equo indennizzo a fronte del mancato perfezionarsi del trasferimento a quest’ultima società dei calciatori Manfredini Christian ed Eriberto Conceicao da Silva (poi conosciuto con il vero nome di Luciano Siquera de Oliveira). Esponeva la reclamante che, sulla base di accordi raggiunti nel maggio 2002, aveva convenuto la cessione alla S.S. Lazio dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei suddetti tesserati. I contratti di cessione, che prevedevano la corresponsione in favore del Chievo di e 11.878.000,00 per il calciatore Manfredini e di e 12.912.000,00 per il calciatore Eriberto, venivano depositati in Lega dopo l’acquisizione della firma dei calciatori interessati, e precisamente il 29 giugno 2002 il primo ed il 19 luglio 2002 il secondo. A seguito del deposito del contratto relativo al Manfredini, la S.S. Lazio ne contestava la validità sul presupposto dell’esistenza di un rapporto contrattuale unico ed inscindibile, comprendente cioè anche le posizioni dei calciatori Eriberto e Pesaresi, ma la Commissione Tesseramenti, investita della vertenza, con decisione del 18 luglio 2002 dichiarava valida ed efficace la cessione di contratto relativa al calciatore Manfredini. La Lega Nazionale Professionisti, come da comunicazione del 19 agosto 2002, appurata l’inadempienza della S.S. Lazio ai propri obblighi connessi alla campagna trasferimenti 2002/03 (di cui al C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 - punto 11), attesa la mancata copertura del saldo passivo relativo agli accordi in questione, denegava il visto di esecutività agli accordi di trasferimento dei calciatori Manfredini ed Eriberto, che conseguentemente rientravano nella immediata disponibilità della società cedente (Chievo), per poter essere trasferiti a qualunque altra società nel termine di chiusura della campagna trasferimenti (fissato al 31 agosto 2002). Il Chievo Verona, a quel punto, riteneva di essere nel pieno diritto di invocare la corresponsione dell’equo indennizzo previsto (C.U. n. 31/A cit., punto 12 - lett. c) a fronte dell’inadempienza della controparte, giusta la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte. Quanto alla misura dell’indennizzo, affermata la particolare rilevanza del danno ricevuto e ritenendo pertanto che la somma spettantele andasse quantificata in misura corrispondente al valore dei trasferimenti non andati a buon fine, la predetta società concludeva per la condanna della S.S. Lazio al pagamento in proprio favore della somma complessiva di e 24.790.000,00, oltre alle spese del procedimento ed agli accessori. Resisteva l’intimata S.S. Lazio, eccependo, in via preliminare, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a fronte delle vicende medio tempore intervenute, posto che, quanto al calciatore Manfredini, le due società avevano stipulato un nuovo accordo di trasferimento in data 23 agosto 2002, sulla base della formula dell’accordo di partecipazione, regolarmente depositato e reso esecutivo dalla Lega. Deduceva, inoltre, la pendenza dinanzi alla C.A.F. dell’appello avverso la decisione della Commissione Tesseramenti che aveva affermato la validità dell’accordo di trasferimento di Manfredini. Quanto, invece, al calciatore Eriberto, il relativo contratto doveva ritenersi nullo ab origine perché riferito ad un calciatore “inesistente”, essendone stata successivamente scoperta la diversa vera identità (Luciano). In ogni caso, la resistente rilevava che l’intera vicenda era stata determinata dall’imprevista congiuntura del mercato dei calciatori, connessa all’irrisolta questione dei diritti televisivi ed alla crisi economica generalizzata che aveva investito le società di calcio professionistiche. Inoltre risultava a suo avviso evidente che le parti avevano raggiunto una transazione globale, che coinvolgeva le posizioni dei calciatori Manfredini - per il quale doveva tra l’altro ritenersi intervenuta la novazione del contratto di cessione - Eriberto e Pesaresi nel loro insieme, anche perché unica era l’intesa contrattuale a suo tempo perfezionata tra le parti. Lamentava, infine, la S.S. Lazio il comportamento scorretto della consorella, la quale, oltre a non dare minimamente conto in sede di reclamo (26 agosto 2002) degli accordi intervenuti tre giorni prima ed a non aver significativamente manifestato alcuna riserva in sede di novazione del contratto Manfredini, aveva insistito sulle pretese conseguenze dannose per il mancato trasferimento del calciatore Eriberto, nonostante fosse al tempo già noto che quel calciatore aveva un nome diverso ed era di quattro anni più anziano. A tale ultimo proposito, la società laziale era stata costretta ad acquisire il calciatore argentino Sorin al fine di poter coprire il ruolo cui era appunto destinato Eriberto-Luciano: di qui la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del Chievo Verona, per la somma di e 8.900.000,00, in relazione al maggior onere economico derivatole. Nella riunione del 1° ottobre 2002 entrambe le parti illustravano le proprie posizioni dinanzi alla C.V.E.. L’originaria reclamante, invero, rettificava l’importo dell’indennizzo richiesto, ridotto a e 6.715.000,00 per il contratto Manfredini (sul presupposto dell’intervenuto accordo di partecipazione del 23 agosto 2002) e rimettendo alla Commissione la decisione circa una congrua riduzione dell’indennizzo previsto per il contratto Eriberto-Luciano, considerata l’ormai appurata differenza di età. 2. La C.V.E. riteneva fondate le pretese del Chievo, seppur nei ben minori limiti delle somme quantificate nel dispositivo della pronunzia contestata. La Commissione, in particolare, prendeva le mosse dalla piena validità ed efficacia, all’epoca, delle cessioni di contratto relative ad entrambi i più volte menzionati calciatori, depositate il 29 giugno 2002 (Manfredini) ed il 19 luglio 2002 (Eriberto), ed ambedue poste nel nulla per mancata concessione del visto di esecutività da parte della L.N.P. in data 19 agosto 2002, ai sensi dell’art. 95, comma 12, delle N.O.I.F., sul presupposto dell’accertata ed incontestabile violazione da parte della Lazio delle disposizioni di cui al punto 11 del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002, in tema di modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti 2002/03. Ricorrevano pertanto, ad avviso della C.V.E., pacificamente gli estremi per dar luogo all’applicazione dell’art. 12, lett. c), del citato C.U. n. 31/A, con il conseguente diritto dell’A. C. Chievo Verona ad ottenere dalla S.S. Lazio un equo indennizzo relativo al mancato trasferimento dei due calciatori, senza che si potesse dare seguito alle prospettazioni della società romana circa l’asserita intervenuta novazione del precedente contratto, nonché transazione globale dei rapporti pendenti tra le due società. Nel definire il quantum dell’equo indennizzo spettante al Chievo Verona, riteneva la detta Commissione che non poteva, però, prescindersi dalle vicende precedenti e successive all’annullamento dei due contratti da parte della L.N.P.. Individuata equativamente nel 10% del corrispettivo contrattuale pattuito la misura congrua dell’equo indennizzo, applicata in tale entità, all’incirca, nel caso del calciatore Manfredini (e 700.000,00), con riferimento alla cessione pattuita in un secondo momento con accordo di partecipazione, nel caso del calciatore Eriberto-Luciano l’oggettiva gravità delle vicende che avevano interessato il suddetto, unitamente alle evidenti conseguenze sull’utilizzabilità delle sue prestazioni sportive, inducevano la Commissione ad applicare un sensibile ridimensionamento, nei termini di dimezzamento (e 350.000,00), della misura indennitaria. Veniva altresì rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla S.S. Lazio, la quale veniva anche condannata al pagamento delle spese di giudizio. 3. Con gli appelli in trattazione, che possono essere riuniti siccome proposti entrambi avverso la medesima, sopra descritta, pronunzia della C.V.E., rispettivamente: - la società Lazio è tornata ad insistere sulla portata globalmente novativa e/o transattiva degli accordi conclusi tra le due compagini societarie in data 23 agosto 2002, culminati nella nuova cessione, con la formula dell’accordo di partecipazione, del calciatore Manfredini, lamentando ancora una volta il comportamento non particolarmente trasparente tenuto dalla società consorella (soprattutto se paragonato all’impronta collaborativa che avrebbe sempre contrassegnato l’atteggiamento della società laziale) e riproponendo la domanda riconvenzionale circa i danni subiti in relazione al tesseramento “forzoso” del calciatore argentino Sorin, per come da ultimo definitivamente contrattualizzato; - il Chievo Verona, a sua volta, ha sostenuto la pregevolezza della pronunzia impugnata, nel suo impianto generale, ma, nondimeno, l’inaccettabilità della quantificazione dell’equo indennizzo, assolutamente inadeguato rispetto ai danni subiti dalla società veronese ed alla gravità della condotta contrattuale tenuta dalla Lazio, improntata a “malafede” e “sfrontatezza”, concludendo pertanto per la parziale riforma dell’impugnata delibera, con l’elevazione dell’indennizzo per il caso Manfredini ad una somma non inferiore a e 6.715.000,00 e con la corresponsione, per il caso Eriberto, di una somma tale da soddisfare la legittima aspettativa della società stessa. 4. Il reclamo della S.S. Lazio va intieramente respinto. Corrette appaiono, infatti, le affermazioni della Commissione Vertenze Economiche in relazione alla circostanza che, causa il diniego del visto di esecutività da parte della competente Lega, sono stati posti nel nulla due contratti che erano pienamente validi e regolarmente depositati. Pieno ed incontestabile risulta, dunque, il diritto del Chievo ad ottenere l’equo indennizzo previsto dalle suaccennate norme federali. Le prospettazioni della società Lazio circa l’intervenuta novazione del precedente contratto e, comunque, la transazione globale dei rapporti pendenti con la consorella Chievo Verona, seppur indubbiamente suggestiva, non assurgono al ruolo di particolare consistenza giuridica. Troppi, infatti, sono gli elementi che non convincono nell’ottica di voler ricondurre gli accadimenti successivi, ed in particolare il nuovo accordo raggiunto il 23 agosto 2002, alle predette fattispecie civilistiche, relative, rispettivamente, ad una modalità consensuale di estinzione del rapporto obbligatorio diversa dall’adempimento e ad una fattispecie contrattuale di chiusura delle liti pendenti tra due soggetti. Quanto alla novazione (oggettiva), ovvero il contratto consensuale ad un tempo estintivo (del precedente rapporto) e costitutivo di un nuovo rapporto obbligatorio, non riesce a ravvisarsi la volontà, che deve risultare in modo inequivoco, di estinguere l’obbligazione precedente, e quindi la presenza del c.d. animus novandi. Può, inoltre, più a monte, mettersi in seria discussione l’esistenza stessa di un rapporto giuridico obbligatorio preesistente da novare, essendo questo venuto evidentemente meno già con il diniego del visto di esecutività espresso dalla L.N.P. in data 19 agosto 2002 (la novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria: art. 1234, comma 1, cod. civ.). Anche la riconducibilità degli accordi sopravvenuti ad una fattispecie di transazione globale circa i rapporti pendenti costituisce il frutto di una ricostruzione tutt’altro che condivisibile. In disparte le difficoltà, alla luce anche delle pronunzie degli Organi di giustizia sportiva, di individuare uno stretto e soprattutto permanente legame di connessione tra i contratti di cessione delle prestazioni dei tre giocatori (Manfredini, Eriberto e Pesaresi), la res litigiosa appariva al momento dell’accordo sopravvenuto piuttosto evanescente, con riguardo particolarmente al pur necessario aspetto della sua dubbiezza (tenuto conto anche del passaggio in giudicato, nel frattempo, della decisione della Commissione Tesseramenti), né vi era traccia alcuna delle “reciproche concessioni” (art. 1965 cod. civ.), destinate a porre fine ad una lite già incominciata od a prevenirne l’inizio di una nuova. La complessiva transazione delle pendenze, inoltre, andava provata, sempre a termini di legge, mediante apposito atto scritto, non potendosi trarre automaticamente conseguenze in tal senso dal secondo accordo “Manfredini”. Nessun dovere di “protestatio”, se non per il tramite di un inaccettabile salto logico, era poi ravvisabile in capo alla società Chievo alla stregua dei nuovi accordi raggiunti il 23 agosto 2002, né particolare rilevanza poteva essere attribuita, nell’ottica della risoluzione della vertenza tra le parti, all’adempimento amministrativo eseguito dall’Ufficio tesseramento Lega Nazionale Professionisti e di cui alla nota in data 30 agosto 2002. 5. Detto anche che non meritano seguito le affermazioni generiche circa la trasparenza e linearità che non avrebbe contraddistinto, in pari misura, l’atteggiamento di entrambe le squadre, nell’ambito peraltro di una vertenza di certo non improntata alla chiarezza delle posizioni reciprocamente assunte, occorre aggiungere, per completezza, che non migliore sorte, rispetto a quella sopra delineata, spetta alla domanda riconvenzionale, spiegata parimenti dalla S.S. Lazio, e ribadita in fine al reclamo sottoposto all’attenzione di questa Commissione d’Appello. La vicenda dell’acquisto di Sorin, nei suoi tratti essenziali (non significativamente smentiti dagli ulteriori risvolti maturati a fine agosto 2002), appare, infatti, imbastita, fin dall’inizio, in maniera del tutto autonoma ed esultante, almeno ai fini che qui rilevano (e quindi dell’eventuale liquidazione di un indennizzo in favore, questa volta, della società Lazio), dal mancato trasferimento del calciatore Eriberto-Luciano. Né sussistono gli estremi di legge per applicare l’istituto della compensazione tra due debiti esistenti ed accertati. 6. La disamina del reclamo del Chievo Verona consente, invece, di approfondire, seppur sinteticamente, la problematica della quantificazione, in concreto, dell’equo indennizzo in argomento, di cui è stata appurata la piena spettanza. Le argomentazioni proprie della decisione appellata, circa l’impossibilità di prescindere, ai fini della corretta individuazione del quantum spettante alla società Chievo, dalle vicende anche successive (in particolare caso Eriberto-Luciano) all’annullamento dei due contratti da parte della L.N.P., non sono condivise dal presente Collegio di appello. Al momento dei fatti che hanno portato alla maturazione del diritto all’indennizzo non era possibile, infatti, distinguere efficacemente tra le due situazioni (Manfredini ed Eriberto), che correvano, dal punto di vista giuridico-fattuale, su binari analoghi ed esattamente paralleli (in verità anche i corrispettivi contrattuali pattuiti per le due cessioni non erano particolarmente difformi). Il diritto all’equo indennizzo in discussione viene chiaramente collegato dalle norme federali di riferimento al perfezionarsi di un’inadempienza, salvo quanto appresso si dirà circa la natura risarcitoria, e pertanto non soffre le conseguenze dell’eventuale evolversi della situazione di fatto successivamente al realizzarsi dell’inadempienza stessa. Ne consegue che tutti gli accadimenti successivi non possono rilevare ai fini della definzione della presente vertenza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, ex post, alle successive vicende relative alla scoperta della vera identità e della età effettiva del calciatore brasiliano Luciano. Nel merito della questione della quantificazione dell’equo indennizzo, pur sussistendo, nei termini sopra accennati, uno stretto legame anche temporale tra inadempienza della società e sorgere del diritto all’equo indennizzo in capo alla controparte, non per questo all’indennizzo stesso va riconosciuta una natura eminentemente risarcitoria, con la necessità di procedere ad una quantificazione inevitabilmente vicina, se non corrispondente, ai danni patrimoniali (e non) subiti, peraltro nella specie non facilmente calcolabili. La concreta definizione dell’indennizzo di cui al punto n. 12, lett. c), del C.U. n. 31/A, è comunque rimessa, ad avviso dell’odierno Collegio, alle valutazioni secondo equità dell’organo giudicante, ancor più in casi, come l’attuale, di non facile monetizzazione dei danni eventualmente subiti, nell’ambito di una vicenda dai contorni non particolarmente brillanti. Deve essere privilegiata, pertanto, e per entrambi i casi, la componente sanzionatoria, con la possibilità di determinare in via squisitamente equitativa le somme dovute a titolo indennitario. Questo non comporta, però, che il ristoro attribuito alla controparte danneggiata possa assumere connotati di irrisorietà. In definitiva, risulta equo, ad avviso della Commissione, attribuire al Chievo Verona un indennizzo determinato in e 550.000,00 per ciascuno dei due calciatori di cui alla presente controversia. La S.S. Lazio, la quale, non essendo al tempo inibita ad acquistare diritti onerosi sulla prestazioni sportive dei calciatori o a costituire rapporti con calciatori professionisti, ai sensi del punto n. 12, lett. b), cit., contrariamente alle asserzioni della società Chievo in sede di udienza non andava deferita per violazione dell’art. 1 C.G.S., è dunque tenuta a versare le somme sopra descritte. 7. Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti: - respinge integralmente il reclamo della S.S. Lazio S.p.A., compresa la domanda riconvenzionale; - accoglie parzialmente l’appello dell’A.C. Chievo Verona, liquida complessivamente in e 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), determinato nei sensi di cui in motivazione, l’equo indennizzo spettante alla medesima società in relazione al mancato trasferimento dei calciatori Manfredini ed Eriberto; - ordina incamerarsi la tassa versata dalla S.S. Lazio S.p.A.; ordina la restituzione della tassa versata dall’A.C. Chievo Verona.
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