FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA POL. VIRTUS MARTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TAURISANO/VIRTUS MARTANO DEL 3.11.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 21 del 27.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS MARTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TAURISANO/VIRTUS MARTANO DEL 3.11.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 27.11.2002) La Pol. Virtus Martano ha proposto appello a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 21 del 27 novembre 2002, con la quale il proprio ricorso veniva dichiarato inammissibile e quindi confermate la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Allievi Regionali Taurisano/Virtus Martano del 2.11.2002 non disputata, la penalizzazione di 1 punto in classifica, l’inibizione fino al 15.12.2002 al Dirigente Accompagnatore e l’ammenda di Euro 52,00 per 1ª rinuncia, decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 1° Grado di cui al Com. Uff. n. 18 del 6 novembre 2002. L’appello è inammissibile per tardività. Ed invero, a fronte della pubblicazione in data 27.11.2002 dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, l’atto di appello è stato inviato in data 5.12.2002, oltre quindi il termine, perentorio, di 7 giorni dalla data di pubblicazione, fissato dall’art. 33 n. 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Martano di Martano (Lecce). Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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