FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELLA S.S. CASTELLAFIUME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTOMILA CALCIO/CASTELLAFIUME DEL 20.10.2002, NONCHÉ AVVERSO AMMENDA DI EURO 104,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 20/01/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELLA S.S. CASTELLAFIUME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTOMILA CALCIO/CASTELLAFIUME DEL 20.10.2002, NONCHÉ AVVERSO AMMENDA DI EURO 104,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002) Avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 novembre 2002 infliggeva alla S.S. Castellafiume la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 7 comma 5 C.G.S. per avere utilizzato nella partita contro la Società Ottomila Calcio il calciatore Petrini Massimo squalificato, ha interposto rituale e motivata impugnazione la società Ottomila Calcio. Nella stessa si sosteneva che alla gara di cui sopra il calciatore non aveva partecipato e comunque aveva già scontato le due giornate di squalifica. Questa Commissione letti gli atti osserva: 1) in punto di fatto la situazione ha necessità di alcune precisazioni. Intanto il Petrini non risulta agli atti se, come sostiene la società di appartenenza, ha o meno scontato le due giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo come da comunicato del 9.5.2002 n. 35; 2) la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Castellafiume/Ottomila Calcio del 20.10.2002 non annota in qualità di calciatore partecipante alla gara il Petrini Massimo il cui nominativo appare solo a fianco della dicitura “allenatore”. Tale ultima situazione non comporta la sanzione di perdita della gara posto che il Petrini Massimo non risulta aver partecipato alla gara in qualità di calciatore ma svolto solo funzioni di allenatore, qualifica questa non prevista fra quelle che, se svolte da persona squalificata o inibita, comporta la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Castellafiume di Castellafiume (L’Aquila), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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