FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELL’U.S. CORSICO 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO GAGGIANESE/CORSICO 1908 DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 12.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELL’U.S. CORSICO 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO GAGGIANESE/CORSICO 1908 DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 12.12.2002) All’esito della gara Pro Gaggianese/Corsico 1908, disputata il 27.10.2002 nell’ambito del Campionato di Promozione, Girone C del Comitato Regionale Lombardia, terminata con il punteggio di 1 a 1, l’U.S. Corsico 1908 proponeva rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati meno dei due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti, come previsto per le gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione del 2002/2003 e, pertanto, ritenendo violate le norme dell’art. 34 N.O.I.F.. Il competente Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e disponeva la restituzione della relativa tassa, comminando alla società Pro Gaggianese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Com. Uff. n. 18 del 7 novembre 2002). Avverso tale decisione proponeva appello la società Pro Gaggianese chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 12 dicembre 2002, accoglieva il reclamo ripristinando il risultato di 1 a 1 conseguito sul campo nella gara giocata il 27.10.2002 e disponendo l’accredito della relativa tassa a favore del reclamante. Avverso tale ultima decisione ha proposto appello l’U.S. Corsico 1908, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione “a tavolino” della partita. Il gravame non è fondato. Nel caso in esame, infatti, la non contestuale presenza in campo di due giocatori nati a partire dal 1° gennaio 1982 è stato ritenuto, dalla Commissione Disciplinare, privo di conseguenze rispetto all’andamento della gara poiché si sarebbe protratto per meno di un minuto e, anche secondo quanto riferito dal Direttore di gara, a gioco praticamente fermo. Spettando agli Organi di Giustizia Sportiva l’apprezzamento circa la sussistenza e l’entità dell’influenza che tale fattispecie abbia avuto sulla regolarità della gara, la Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto che l’infrazione commessa non abbia, nel caso di specie, influito sullo svolgimento della gara stessa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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