FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DEL G.S. CABELLA ALTA VAL BORBERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PAUTRÈ ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DEL G.S. CABELLA ALTA VAL BORBERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PAUTRÈ ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002) Con delibera del 21.11.2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta (Comunicato Ufficiale n. 19) infliggeva al calciatore Pautrè Alessandro la sanzione della squalifica fino al 30.11.2003 e disponeva la perdita della gara del 17.11.2002 G.S. Cabella Alta Val Borbera/Arquatese con il punteggio di 0-2. L’incontro, infatti, era stato sospeso in quanto nell’intervallo tra il 1° e il 2° tempo il Direttore di gara era stato spinto dal Pautrè contro il muro degli spogliatoi ove aveva battuto la testa e non era stato più in grado di dirigere la gara. La Commissione Disciplinare confermava la squalifica del Pautrè e tale decisione veniva impugnata dinanzi a questa Commissione. La Società ricorrente, nel chiedere una riduzione della sanzione inflitta al Pautrè, lamenta la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare che ha squalificato il tesserato Biglieri Leonardo fino al 28.2.2003 benché ritenuto responsabile, nel corso della medesima partita, di un fatto sostanzialmente identico. Il reclamo deve essere respinto. Osserva questa Commissione che deve ritenersi congruamente motivata la presunta disparità di trattamento attesa la sostanziale diversità dei fatti di cui si sarebbero resi re sponsabili il Pautrè e il Biglieri. Ed infatti, il referto arbitrale e il supplemento allo stesso, che costituiscono fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo, individuano in modo precisoquanto avvenuto nel corso della partita. Il Biglieri al rientro negli spogliatoi ha strattonato e spinto l’Arbitro dicendogli in stretto dialetto piemontese “tu sei matto, sei un cretino”. Il Pautrè, invece, al momento dell’espulsione dal campo, oltre ad averlo strattonato e trattenuto per la divisa apostrofandolo con le espressioni “sei uno stronzo, hai rovinato la partita, bastardo”, negli spogliatoi lo ha spinto con violenza sul petto facendolo sbattere con la testa contro il muro degli spogliatoi tanto che non è stato più in grado di dirigere l’incontro. Appare quindi evidente la diversa gravità dei fatti addebitati ai due tesserati con conseguente e corretta diversa entità della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Cabella Alta Val Borbera di Cobella Ligure (Alessandria) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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