FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 6,7 e sul sito web: www.figc.it – 6/7 – APPELLI DEL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO E DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 E DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.10.2002 NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 E DELL’AMMENDA DI EURO 25.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI ALTRO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 22.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 6,7 e sul sito web: www.figc.it - 6/7 - APPELLI DEL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO E DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 E DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.10.2002 NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 E DELL’AMMENDA DI EURO 25.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI ALTRO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 22.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002) Con atto del 7.10.2002, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Francesco Sensi, Presidente dell’A.S. Roma, per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese alla stampa (settimanale “Contro Campo” del 13.10.2002), giudizi levisi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la società A.S. Roma per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al suo presidente. Nelle predette dichiarazioni, il Sensi rilevava che “Galliani (...) doveva essere un Presidente di Lega super partes e invece combatte le sue battaglie personali” ed inoltre che “la Juve col Milan ha creato un’organizzazione parallela al calcio dando vita ad una posizione equivoca che va smascherata”. Con atto del 22.10.2002, il Procuratore Federale deferiva nuovamente alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Francesco Sensi, Presidente dell’A.S. Roma, per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese alla stampa (quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 21.10.2002), giudizi levisi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la società A.S. Roma per responsabilità oggettiva. In queste seconde dichiarazioni, il Sensi rilevava che “lo scudetto (all’Inter) non glielo faranno vincere mai perché lui non fa parte della congrega, quella composta da Galliani, Giraudo e Carraro” e che “i veri colpevoli sono Galliani e Giraudo, perché pensano di gestiretutto il calcio”. La Commissione Disciplinare, riuniti i due procedimenti per connessione soggettiva, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 14.11.2002, n. 124, riteneva la responsabilità del Sensi e gli irrogava, in accoglimento parziale delle richieste del Procuratore federale, relativamente al primo deferimento del 7.10.2002, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di giorni 15 e per l’A.S. Roma la sanzione dell’ammenda di Euro 15.000,00. In ordine al secondo deferimento la Commissione Disciplinare irrogava al Sensi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di mesi 2 e giorni 15 e per l’A.S. Roma la sanzione dell’ammenda di Euro 25.000,00. Il Sensi, unitamente alla A.S. Roma, propone appello in questa sede, reiterando le deduzioni già formulate in primo grado. Tali deduzioni sono evidentemente non condivisibili non potendosi fondatamente sostenere che le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Sensi, più indietro riportate, possano ritenersi espressioni di un legittimo diritto di critica. Si tratta, invece, di espressioni che rasentano la diffamazione e sono gravemente lesive della reputazione dei soggetti che ne sono stati destinatari, ai quali si imputano indebitamente comportamenti in contrasto, per interessi personali, con le responsabilità rivestite nell’ambito dell’organizzazione federale. Deve, pertanto, confermarsi sia la colpevolezza del Sensi per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ad entrambi i deferimenti, sia la responsabilità conseguenziale dell’A.S. Roma. La C.A.F., peraltro, aderendo alla istanza subordinata espressa alla odierna udienza dall’incolpato, ritiene che possa rivedersi l’entità complessiva della inibizione inflitta dalla Commissione Disciplinare al Sensi, in relazione ai principi retributivi da sempre seguiti in casi simili, riducendola alla misura in cui tale sanzione è stata già scontata. Ritiene, inoltre, eccessiva la sanzione dell’ammenda irrogata all’A.S. Roma, che conseguenzialmente riduce in complessivi Euro 30.000,00 per entrambe le violazioni. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Presidente Sensi Francesco e dall’A.S. Roma di Roma riduce al sofferto le sanzioni delle inibizioni già inflitte al Presidente dell’A.S. Roma, Sig. Francesco Sensi, e a e 30.000,00 complessivi le sanzioni delle ammende già inflitte alla A.S. Roma. Ordina restituirsi le tasse versate.
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