FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DEL SARDO NICOLINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DEL SARDO NICOLINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002) Il Sig. Iorillo Renato, presidente della società S.C. Flumerese, ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 5 dicembre 2002 relativa alla squalifica del calciatore Del Sordo Nicolino fino al 31.12.2003 (così ridotta quella fino al 27.4.2005, inflitta dal Giudice Sportivo). Va innanzi tutto rilevata la tempestività del ricorso stesso che risulta spedito il 27.12.2002, vale a dire l’ultimo giorno utile tenuto conto del fatto che il settimo giorno successivo al ricevimento degli atti ufficiali (19.12.2002), era festivo (26.12.2002). Nel merito, la ricorrente lamenta vizi procedurali commessi dalla Commissione Disciplinare ed in particolare la mancata audizione del calciatore punito e l’omessa consegna di copia del supplemento arbitrale, giungendo alla conclusione che la stessa non avrebbe svolto la fase istruttoria con la dovuta diligenza e chiedendo l’annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per nuovi accertamenti. Ritiene questa Commissione d’Appello che, mentre nulla risulta in atti circa l’asserita richiesta di copia del supplemento di referto arbitrale, va notato come la Commissione Disciplinare abbia svolto una completa ed esauriente attività istruttoria sentendo, in particolare il direttore di gara ed il presidente della società appellante, spiegando poi, in motivazione, i motivi per i quali non ha ritenuto di sentire anche il calciatore diretto interessato e di non considerare di valore determinante l’annotazione di servizio dei Carabinieri. La Commissione Disciplinare, all’esito della fase istruttoria, ha poi ridotto di ben sedici mesi la originaria squalifica, con ciò dimostrando di aver approfondito la conoscenza del caso, accogliendo sostanzialmente le richieste della società appellante, di talché la decisione in esame merita piena conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Flumerese di Flumeri (Avellino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it