FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELL’U.S. SABINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004, INFLITTA ALL’ALLENATORE DE ANGELIS CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 27/01/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELL’U.S. SABINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004, INFLITTA ALL’ALLENATORE DE ANGELIS CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002) La U.S. Sabinia in persona del presidente Giancarlo Micarelli ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 32 del 5 dicembre 2002 con la quale veniva ridotta la squalifica inflitta all’allenatore De Angelis Carlo dal 31.10.2006 al 30.4.2004, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Centro Italia S.B./Sabinia del 20.10.2002. La ricorrente lamenta la mancata audizione di una serie di persone presenti all’episodio che sarebbero in grado di riferire in ordine alla asserita falsità di quanto dichiarato nel proprio referto dal guardialinee Rinaldi Massimo. Osserva questa Commissione d’Appello che, al contrario, l’indagine istruttoria svolta dalla Disciplinare appare completa e dettagliata (audizione dell’arbitro, del suo assistente e del dirigente Grillo Franco della Sabinia), tanto che il fatto è stato adeguatamente ridimensionato con conseguente riduzione della sanzione. Si può peraltro addivenire ad una ulteriore riduzione della squalifica inflitta al De Angelis, meglio valutando le circostanze obiettive che indubbiamente esistono e ne attenuano la responsabilità; conseguentemente appare equo fissare il termine della sanzione al 31 ottobre 2003. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Sabinia di Poggio Mirteto (Rieti) riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore De Angelis Carlo al 31.10.2003. Ordina restituirsi la tassa versata.
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