FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE VARCHI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE VARCHI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002) La Pol. Castelverde Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regolare Lazio di cui al C.U. n. 35 del 19 dicembre 2002, relativa alla squalifica del calciatore Varchi Roberto fino al 30.6.2005 per i fatti avvenuti durante la gara Castelverde/Santa Marinella del 23.10.2002 (Coppa Italia Promozione). La reclamante insiste nella sua tesi secondo la quale il Varchi non ha colpito l’arbitro né minacciato la terna arbitrale dando inoltre notizia dell’avvenuta presentazione da parte del Varchi stesso di una denuncia nei confronti dell’ufficiale di gara Sig. Scaccia Pierluigi. Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto, nella sostanza, si richiede un nuovo esame dei fatti, precluso in questa sede ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Gli atti vanno doverosamente trasmessi alla Procura Federale per l’eventuale procedimento nei confronti del Varchi resosi responsabile di violazione della c.d. clausola compromissoria. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla Pol. Castelverde di Castelverde di Roma con rinvio degli atti alla Procura Federale per le sue valutazioni in ordine alla denuncia-querela presentata dal calciatore Varchi Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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