FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 2,3 e sul sito web: www.figc.it – 2/3 – APPELLI DEL SIG. LATTUADA SILVIO E DELL’A.S. CISLIANO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 21.7.2003 E DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 2,3 e sul sito web: www.figc.it - 2/3 - APPELLI DEL SIG. LATTUADA SILVIO E DELL’A.S. CISLIANO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 21.7.2003 E DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002) La A.S. Cisliano veniva deferita, in data 24 settembre 2002, dal Procuratore Federale, insieme al Sig. Giovanni Galbiati (direttore tecnico della società) ed al Sig. Silvio Lattuada (al tempo dirigente ed attualmente Presidente della medesima società), per gli accordiilleciti intrapresi con il tal Antonio Distasio, persona estranea alla F.I.G.C. e non iscritta all’Albo degli agenti di calciatori, in occasione del trasferimento del giovane calciatore Ciprì Nicola alla A.C. Pieve Calcio. Tale condotta integrava, ad avviso dell’organo requirente, gli estremi della violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., in relazione all’art. 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La competente Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, affermava che attraverso l’attività svolta dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. poteva dirsi pienamente raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti contestati. In pratica la società Cisliano avrebbe acconsentito di fatto che il Distasio “gestisse” il trasferimento del calciatore Ciprì, con i relativi risvolti economici. L’attuale presidente (Lattuada), che da oltre venti anni rivestiva la carica di dirigente societario, non poteva non conoscere gli effettivi rapporti del Distasio con la società, mentre sicuramente attenuata appariva la responsabilità del Galbiati, direttore tecnico, subentrato da poco tempo al precedente dirigente dimissionario, e che tra l’altro aveva contribuito in maniera decisiva all’allontanamento del Distasio stesso. L’A.S. Cisliano era chiamata a rispondere per quanto commesso dai suoi tesserati, a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta. La Commissione Disciplinare, in definitiva, infliggeva le seguenti sanzioni: al Sig. Lattuada l’inibizione fino a tutto il 21 luglio 2003; al Sig. Galbiati l’inibizione fino a tutto il 21 gennaio 2003 (quest’ultimo non ha sporto reclamo a questa Commissione d’Appello); alla società l’ammenda di e 1.000,00. Con i reclami in trattazione, contestualmente proposti, ad un tempo sono insorti, per quanto di ragione, la società Cisliano, in persona del Presidente in carica Lattuada Silvio, e quest’ultimo anche in proprio, con richiesta di revoca delle sanzioni inflitte ad entrambi. Va fin da subito stralciata la posizione della società, con riferimento alla quale il reclamo va dichiarato inammissibile, atteso che la vigente inibizione inflitta in prime cure ai danni del Lattuada ne precludeva la rappresentanza per il tramite dello stesso Presidente, anche ai fini della proposizione (e sottoscrizione) del reclamo a questa Commissione. Per il resto, e quindi con precipuo riferimento alla posizione del Presidente, la decisione impugnata merita, ad ogni modo, conferma. Non può, infatti, il Lattuada portare a discolpa la circostanza che all’epoca dei fatti rivestiva la carica di Vice-Presidente, essendo il medesimo nei quadri dirigenziali della società da diversi lustri. Le evidenze appurate dall’Ufficio federale inquirente depongono, inoltre, concordemente nel senso della responsabilità del Lattuada in merito agli accordi illeciti intrattenuti con il Distasio. Né giova, a scagionarlo dai fatti al predetto addebitabili, la tardiva e generica lettera di stima del Presidente della Pievese, società che peraltro con il suo esposto ha fornito lo spunto iniziale dell’inchiesta portata a termine dall’Ufficio Indagini. Il reclamo, che risulta peraltro tempestivo (essendo stato spedito il 6 dicembre 2002 a fronte della ricezione dei documenti il 29 novembre 2002) - nonostante l’eccezione, in senso contrario, di tardività formulata dalla Procura in sede di udienza - va dunque, per questa parte, rigettato. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., sull’appelli come sopra proposti dal Sig. Lattuada Silvio e dall’A.S. Cisliano di Celiano (Milano), così decide: dichiara inammissibile quello per la parte inerente la sanzione dell’ammenda di e 1.000,00 inflitta alla società perché sottoscritto da Presidente inibito; - respinge quello per la parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al 21.7.2003 inflitta al Presidente, Sig. Lattuada Silvio; ordina incamerarsi le relative tasse.
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