FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELL’A.S. QUARTO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 30.6.2003 INFLITTE AI CALCIATORI ZICCHIERO ROBERTO, PARENTE MICHELE E FIUME GABRIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELL’A.S. QUARTO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 30.6.2003 INFLITTE AI CALCIATORI ZICCHIERO ROBERTO, PARENTE MICHELE E FIUME GABRIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002) Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 38 del 7 novembre 2002, irrogava ai calciatori Fiume Gabriele, Parente Michele e Zicchiero Roberto la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 per avere nella gara di cui in epigrafe colpito con calci allo stomaco ed alle gambe e pugni al viso un giocatore avversario. La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo della società Quarto con addebito della tassa. Avverso tale decisione interponeva appello l’A.S. Quarto invocando l’annullamento di dette sanzioni o in subordine la riduzione delle stesse deducendo a tal fine: • “l’estrema pesantezza della squalifica, sicuramente non congrua rispetto a quanto avvenuto”;“l’infelice identificazione dei partecipanti alla rissa. All’odierna riunione la società reclamante comparendo nel riportarsi all’atto di gravame confermava le citate richieste. Va dichiarata l’inammissibilità del gravame. Ritiene la Commissione che l’impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell’art. 33 n. 1 C.G.S., in cui è ammesso il gravame con ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata nonostante la dizione formale dei motivi posti a fondamento del ricorso limitandosi a nuovamente rappresentare il merito della vicenda. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Quarto di Quarto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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