FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POMIGLIANO EST/COMPRENSORIO STABIA DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/01/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POMIGLIANO EST/COMPRENSORIO STABIA DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 13 novembre 2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C.C. Stabia in merito all’impiego di cinque calciatori fuori quota da parte del G.S. Pomigliano Est nella gara di campionato Pomigliano Est/Stabia del 2.11.2002, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla soc. Pomigliano Est la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contestava tale decisione il G.S. Pomigliano Est sostenendo che in violazione di quanto previsto dall’art. 34, punto 3, C.G.S. il Giudice Sportivo non aveva concesso il termine di giorni 3 per l’inoltro di proprie controdeduzioni; nel merito, che il quinto calciatore fuori quota utilizzato in occasione della gara con lo Stabia (Antonio Bartolo) era entrato in campo in sostituzione di altro calciatore fuori quota (Smammo Giuseppe), di talché di giocatori fuori quota non ne aveva fatto scendere contemporaneamente in campo più di 4. Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 74 del 31 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo osservando che la disposizione contenuta nell’art. 34, punto 3, C.G.S. non si applica ai procedimenti innanzi al Giudice Sportivo. Rilevava, quanto al merito, che in occasione della gara con la società Stabia il G.S. Pomigliano Est aveva impiegato, sia pure in tempi diversi, 5 giocatori fuori quota così contravvenendo al dettato regolamentare che fa divieto di utilizzarne in ciascuna gara più di 4. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società Pomigliano Est che ribadiva ancora una volta le proprie tesi: a proposito del termine per le controdeduzioni, che vi era stata violazione del disposto di cui all’art. 29, punto 7, C.G.S.; che l’impiego non contemporaneo di un numero superiore a 4 calciatori fuori quota non costituiva, quanto al merito, infrazione al dettato di cui al Com. Uff. n. 1 del 5.07.2002. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara. Alla seduta del 30 gennaio 2003 il Presidente del G.S. Pomigliano Est proponeva, a mezzo di legale, le proprie ragioni ed il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello del G.S. Pomigliano Est, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Modificando in parte quanto sostenuto in precedenza con riferimento all’art. 34, punto 3, C.G.S., ha fatto presente la società che nel corso del giudizio innanzi al Giudice Sportivo è stata violata la disposizione di cui all’art. 29, punto 7, dello stesso Codice; disposizione che testualmente prevede: “In caso di reclamo la controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice Sportivo nella materia di cui all’art. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante”. Ebbene, proprio alla luce di quanto stabilito dalla norma in esame è fuor di dubbio che il diritto all’invio di controdeduzioni non sussiste allorché si verte in materia di cui al comma 8 (tra gli altri) dell’art. 24; allorché si verte, cioè, in tema di giudizio del Giudice Sportivo sulla posizione irregolare dei calciatori ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Codice. Considerato che quest’ultima norma individua l’irregolarità della posizione dei calciatori, tra le altre ipotesi, nella violazione da parte delle società delle “disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis nelle N.O.I.F.” (lettera c) e che il G.S. Pomigliano Est, oltrepassando il limite dei 4 calciatori fuori quota, ha violato uno dei “particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare” previsti dall’art. 34 bis delle N.O.I.F., deve concludersene che la società appellante, incorrendo nell’eccezione di cui all’art. 29, punto 7, del C.G.S., non aveva diritto all’invio di controdeduzioni nel giudizio innanzi al Giudice Sportivo relativo alla violazione dell’obbligo di non utilizzare più di 4 calciatori fuori quota in una singola partita. Va da sé, più per completezza che per effettiva necessità, che, in assenza del diritto di proporre controdeduzioni, non ha fondamento la tesi del G.S. Pomigliano Est secondo cui il Giudice Sportivo avrebbe errato nel non accordargli il termine di 3 giorni di cui all’art. 34, punto 3, C.G.S.; termine ovviamente previsto per il caso in cui esista il diritto di proporre proprie controdeduzioni. Il merito della questione sottoposta all’esame di questa Commissione ruota attorno alla lettura da dare alla norma che prevede l’impiego di non più di 4 calciatori fuori quota per ogni partita, laddove la società appellante ne ravvisa la violazione nel solo caso in cui i 5 o più calciatori si trovino a giocare contemporaneamente. In forza di interpretazione come questa sarebbe del tutto regolare l’impiego di un quinto calciatore fuori quota in sostituzione di uno dei 4 già utilizzati, come nel caso della gara del G.S. Pomigliano Est con la A.C.C. Stabia del 2.11.2002, dal momento che di fuori quota ve ne sarebbero in campo sempre solo 4. La tesi proposta dalla società appellante non può essere condivisa. Al di là dell’espressione letterale di volta in volta usata è di tutta evidenza, infatti, che il divieto di utilizzare più di un determinato numero di calciatori fuori quota, e cioè di calciatori più adulti le cui prestazioni vanno considerate per definizione di livello superiore, muove dall’esigenza di non snaturare le caratteristiche di un campionato previsto ed organizzato per atleti al di sotto di una certa età e dunque dalla duplice necessità di limitare il numero dei fuori quota per ciascuna gara e di impedire che una squadra se ne avvalga, a svantaggio dell’altra, in misura complessiva superiore alla consentita. Così stando le cose, fissato in n. 4, nel caso in esame, il numero dei fuori quota, non è seriamente contestabile che il farne scendere in campo un numero superiore, sia pure non contemporaneamente, fa venir meno l’esigenza di non alterare la fisionomia del campionato ed arreca alla squadra che se ne avvale un vantaggio indebito nei confronti dell’altra, posto che le potenzialità di 5 calciatori fuori quota invece di 4 consentono alla squadra che li schiera anche non contemporaneamente prestazioni di livello certamente superiore. Alla luce delle considerazioni svolte risulta evidente, in definitiva, che il G.S. Pomigliano Est nell’utilizzare 5 calciatori fuori quota nel corso della gara con la A.C.C. Stabia del 2.11.2002 ha violato la disposizione di cui al Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2002. Ne consegue che l’appello proposto va, come già rilevato, respinto. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., la relativa tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Pomigliano Est di Pomigliano d’Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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