FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’ACCADEMIA S. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA S. LEONARDO/MELZO DEL 10.11.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 19 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’ACCADEMIA S. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA S. LEONARDO/MELZO DEL 10.11.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 19.12.2002) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 19 dicembre 2002 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Melzo 1908 in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara S. Leonardo/Melzo del 10.11.2002 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo di primo grado (Com. Uff. n. 15 del 21 novembre 2002), accoglieva il reclamo ed infliggeva all’Accademia S. Leonardo la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava che la sospensione della gara andava addebitata al comportamento tenuto da tesserati della Acc. S. Leonardo e che dunque, in riforma della decisione del primo Giudice, questa società dovesse essere condannata alla sanzione appena detta. Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello la Acc. S. Leonardo che obiettava come i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto non si fossero verificati negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore di gara e fatti propri dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata e la convalida del risultato di 1-1 conseguito in sede di ripetizione (disposta dal Giudice di primo grado) della gara. Alla seduta del 30 gennaio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello dell’Accademia S. Leonardo, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d’Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame l’Accademia S. Leonardo ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice di 2° Grado, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio già espresso da quest’ultimo ed in merito alla fondatezza della sanzione. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza. In assenza dei presupporti di cui al citato art. 31, comma 1, C.G.S. l’appello proposto dall’Accademia S. Leonardo deve essere dichiarato, dunque, inammissibile. Ne consegue che a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. l’appello come sopra proposto dall’Accademia S. Leonardo di Milano ed ordina incamerarsila tassa versata.
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