FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELLA POL. TEGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA I LEONI POSTIGLIONE/TEGGIANO DEL 10.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELLA POL. TEGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA I LEONI POSTIGLIONE/TEGGIANO DEL 10.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002) La Polisportiva Teggiano ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 50 del 19 dicembre 2002 con la quale le era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara I Leoni Postiglione/Teggiano del 10.11.2002 col punteggio di 0-2. La Commissione Disciplinare, infatti, aveva ritenuto irregolare la posizione dei calciatori La Manna Carlo e Cafaro Roberto in quanto trasferiti alla società Teggiano soltanto in data 11.11.2002, vale a dire il giorno successivo a quello della disputa della gara in oggetto. Lamenta la ricorrente che la Commissione Disciplinare è incorsa in errore di data poiché il trasferimento dei due sopraindicati calciatori dalla soc. Pollese era stato depositato presso il Comitato di Salerno fin dall’8.11.2002. Il ricorso merita accoglimento in quanto dalla acquisita documentazione proveniente dall’Ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. risulta che effettivamente la data di tesseramento sia del La Manna che del Cafaro per la Pol. Teggiano, è quella dell’8 novembre 2002. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo, vale a dire la vittoria del Teggiano col punteggio di 3-1. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Teggiano di Teggiano (Salerno) annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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