FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.S. REAL TERRANUOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZENITH/REAL TERRANUOVA DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.S. REAL TERRANUOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZENITH/REAL TERRANUOVA DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Toscana, accogliendo il ricorso presentato dalla U.C. Zenith per irregolare partecipazione del calciatore Bonci Luca, schierato dal Real Terranuova nella gara U.C. Zenith/Real Terranuova del 24.11.2002, infliggeva, fra l’altro, alla società Real Terranuova la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0-2. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Real Terranuova sostenendo che il trasferimento del calciatore Bonci Luca era stato effettuato il 12.11.2002 utilizzando erroneamente uno stampato della stagione precedente, e come tale semplice leggerezza, per altro fatta in assoluta buonafede, non potesse comportare la perdita della gara. Chiedeva pertanto l’annullamento della delibera in oggetto. L’appello è infondato e va quindi rigettato. L’art. 12 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla società che fa partecipare alla gara calciatori squaificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Risulta dagli atti come il 26.11.2002 l’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Toscana ebbe a notiziare la A.S. Real Terranuova di aver annullato con effetto immediato il trasferimento datato 12.11.2002 del calciatore Bonci Luca, in quanto effettuato su modulo della stagione sportiva precedente. Pertanto il giorno della gara U.C. Zenith/A.C. Real Terranuova del 24.11.2002 il Bonci Luca risultava ancora tesserato per A.S. Terranuovese e quindi non poteva prendere parte alla gara in oggetto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Real Terranuova di Terranuova Bracciolini (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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