FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELL’A.C. S. FOOTBALL CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE FOOTBALL CAGLIARI/JASNAGORA DEL 13.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 19 del 7.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELL’A.C. S. FOOTBALL CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE FOOTBALL CAGLIARI/JASNAGORA DEL 13.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 19 del 7.1.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Jasnagora, verificato che la società Football Cagliari aveva fatto partecipare alla gara Football Cagliari/Jasnagora del 13.12.2002 la calciatrice Gandini Francesca, non avendone questa titolo per non aver scontato la squalifica inflittale dal Giudice Sportivo pubblicata ed affissa all’albo il 10.12.2002, infliggeva alla società Football Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 (delibera di cui al Com. Uff. n. 15 del 10.11.2002). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.C.S. Football Cagliari sostenendo come la calciatrice Gandini Francesca, nella gara del 7.12.2002 A.C.F. Sassari/Football Cagliari, non fosse stata né ammonita né espulsa dal direttore di gara (il quale evidentemente aveva segnalato l’infrazione commessa dalla Gandini a fine gara), e come non avesse mai preso cognizione della decisione del Giudice Sportivo prima della gara Football Cagliari/Jasnagora del 13.12.2002 e relativo alla squalifica della Gandini, essendo stato il Comunicato Ufficiale n. 15 del 10.12.2002 (quello relativo alla squalifica della Gandini) inviato in Via Cavour, 9 e non in Via dei Pisani, 7 sede sociale della società Football Cagliari. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare. L’appello è infondato e va respinto. L’art. 12 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all’albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali. Risulta dagli atti che la pubblicazione e l’affissione della delibera relativa alla squalifica per una gara effettiva della Gandini Francesca sia avvenuta il 10.12.2002: da quella data pertanto tutti i tesserati, e nella specie la società Football Cagliari, erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni. Nonostante tale squalifica la A.C.S. Football Cagliari, il 13.12.2002, nella gara Football Cagliari/Jasnagora schierava la calciatrice Gandini Francesca, ancorché squalificata: con ciò violando il preciso dettato della norma contenuta nell’art. 12 comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C.S. Football Cagliari di Cagliari e dispone incamerarsi la tassa versata.
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