FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’A.S. PUNTO FOGGIA 1989 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO X LUCERA/PUNTO FOGGIA 1989 DEL 22.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 28 del 15.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’A.S. PUNTO FOGGIA 1989 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO X LUCERA/PUNTO FOGGIA 1989 DEL 22.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 15.1.2003) L’A.S. Punto Foggia 1989 ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 28 del 15 gennaio 2003, con la quale il proprio reclamo relativo alla gara San Pio X Lucera/Punto Foggia 1989 del 22.12.2002 veniva dichiarato inammissibile per tardività. L’appello è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, come statuisce l’art. 34 punto 5 C.G.S., il termine procedurale di scadenza dei 15 giorni, trattandosi di reclamo per posizione irregolare di calciatori, ricadendo in giorno festivo (6 gennaio) è di diritto prorogato al giorno successivo non festivo (7 Gennaio, data di avvenuta presentazione al Giudice Sportivo di 2° Grado). Non sussiste, pertanto, la dichiarata inammissibilità del reclamo presentato dall’U.S. Punto Foggia. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Punto Foggia 1989 di Foggia, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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