FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL CALCIATORE TULLI TERZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DEL CALCIATORE TULLI TERZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002) Il calciatore Tulli Terzo della Ginestra Sabina ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui all’oggetto, che tra l’altro, ha confermato la squalifica fino al 24.10.2007 inferta dal Giudice Sportivo al Tulli Terzo essendo lo stesso al 47° del primo tempo espulso per essersi rivolto all’arbitro con frasi offensive e di seguito mentre lo stesso arbitro si apprestava a notificare il provvedimento disciplinare, colpiva con un violento calcio ad una gamba l’arbitro stesso che caduto a terra a seguito del forte e persistente dolore era costretto a rientrare negli spogliatoi e quindi per l’impossibilità a proseguire l’incontro decideva la fine anticipata dello stesso. In particolare il ricorrente difeso dall’avv. Angelo Picchionni del Foro di Roma supportato dal referto medico, fa presente che al momento dei fatti, essendo stato colpito in azione di gioco al polso destro era particolarmente dolorante. La C.A.F. quindi rileva che la decisione della Commissione Disciplinare, corretta per quanto attiene alle doglianze riferite all’operato dell’arbitro, non ha tenuto conto nella irrogazione della sanzione del particolare stato fisico (forte dolore) accusato dal calciatore, riduce, in parziale accoglimento del ricorso, la squalifica al 30 giugno 2005 disponendo la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Tulli Terzo riduce al 30.6.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.
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