FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.S. GRIMALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MUTO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’A.S. GRIMALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MUTO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 58 del 24 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria ha respinto il reclamo proposto dalla società A.S. Grimaldi avverso il deliberato di cui al C.U. n. 15 del 20 novembre 2002, con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza ha inflitto al calciatore Muto Claudio la squalifica fino al 30.11.2004. Avverso tale decisione ha proposto appello l’A.S. Grimaldi deducendone la erroneità per violazione del diritto di difesa, avendo la Commissione Disciplinare omesso di sentire la società reclamante nonostante la espressa richiesta formulata dalla stessa; deducendo altresì la non corrispondenza al vero dei fatti riferiti nel rapporto arbitrale. Dall’esame degli atti risulta fondata la dedotta violazione delle norme del C.G.S. Che garantiscono l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Infatti: - l’art. 30 comma 5 C.G.S. dispone il diritto delle parti di essere ascoltate; - come emerge dal ricorso tempestivamente proposto innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, la società appellante ha formulato espressa richiesta di “essere sentita”; - dagli atti del procedimento risulta che la richiesta di audizione non è stata esaudita. La violazione delle norme sul contraddittorio comporta, ai sensi dell’art. 33 comma 5 ultima parte l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’Organo che ha emesso la decisione. Ai sensi dell’art. 29 punto 13 C.G.S., la tassa relativa va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Grimaldi di Grimaldi (Cosenza), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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