FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELLA POL. SULPIZIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVI AREZZO NORD/SULPIZIA DEL 17.11.2002 (SQUALIFICA CALCIATORI FERRARA CRISTIAN FINO AL 21.01.2004 E FALASCONI GIORGIO FINO AL 21.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELLA POL. SULPIZIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVI AREZZO NORD/SULPIZIA DEL 17.11.2002 (SQUALIFICA CALCIATORI FERRARA CRISTIAN FINO AL 21.01.2004 E FALASCONI GIORGIO FINO AL 21.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003) Con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 19 del 21 novembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, in riferimento alla gara Arezzo Nord/Sulpizia del 17.11.2002, valevole per il Campionato di 2ª Categoria Girone L, ha inflitto ai calciatori Ferrara Christian e Falasconi Giorgio la squalifica rispettivamente fino al 21.5.2005 e 21.11.2005. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 2 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Società Polisportiva Sulpizia di Pieve Santo Stefano ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore Ferrara Christian dal 21.5.2005 al 21.1.2004, confermando la squalifica inflitta al calciatore Falasconi Giorgio fino al 21.11.2005. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Polisportiva Sulpizia, deducendone la erroneità e contraddittorietà della motivazione e, per quanto riguarda il Ferrara, la violazione del principio di congruità tra il fatto accertato e la sanzione inflitta. I motivi di doglianza non sono fondati ed il ricorso va rigettato. Con il primo motivo di gravame la società ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame comparativo di circostanze, avendo la Commissione Disciplinare da un lato, per il Falasconi, ritenuto che il referto dell’arbitro costituisse l’“unica prova legale... sul presupposto che la versione fornita dall’arbitro appariva priva di censure”; mentre dall’altra, per il Ferrara, aveva preso atto che il Direttore di Gara “chiamato a chiarimenti... ha ridimensionato quanto rilevato nel rapporto di gara...”, ed aveva in conseguenza ridotto la sanzione di oltre la metà. Orbene, dalla stessa prospettazione della società ricorrente, emerge la infondatezza della doglianza. Se è vero, infatti, che il Direttore di Gara, chiamato a chiarimenti, aveva ridimensionato, non già la dinamica del comportamento, ma soltanto la violenza del gesto del Ferrara, è altrettanto vero che lo stesso Arbitro, in risposta alla specifica richiesta della Commissione Disciplinare in merito al preteso “scambio di persona” circa l’autore dei fatti attribuiti al Falasconi, con formale integrazione del rapporto di gara, ha confermato senza alcun dubbio che “... il calciatore Falasconi Giorgio (Sulpizia) è colui che al minuto 32° del secondo tempo mi colpiva con un ‘pugno’ alla nuca provocandomi forte dolore e momentaneo stato confusionale... Ho ben presente la fisionomia del Sig. Falasconi Giorgio avendolo potuto identificare senza ombra di dubbio mentre metteva in essere tale condotta contro la mia persona, tuttavia nello spogliatoio ho verificato mediante documento di riconoscimento... ed il relativo n. di maglia del Sig. Falasconi”; ciò che ha ulteriormente confermato anche innanzi alla Commissione Disciplinare procedendo altresì alla identificazione, senza alcuna esitazione, del Falasconi nel corso del confronto espletato dalla Commissione Disciplinare su richiesta della società reclamante. Né da un esame critico dei documenti ufficiali si evidenziano, nel caso di specie, le pretese “insanabili illogicità e palesi distonie” idonee a superare il carattere di assolutezza della presunzione di attendibilità degli stessi. Anche il richiamo della società reclamante alla decisione della C.A.F. in C.U. 17/C del 6.2.1987 è del tutto improprio: nel caso che ci occupa, infatti, la Commissione Disciplinare, con valutazione riservata alla stessa, non ha, evidentemente e correttamente, ritenuto che “...tra il primo rapporto arbitrale e quello successivo a chiarimenti esistano discordanze tali che il secondo di essi non può essere ritenuto solo un supplemento del primo ma costituisce atto a sé stante...” sì che “...viene meno il valore di prova privilegiata prevista dall’art. 25 C.G.S.” (1987). Appare poi del tutto strumentale e comunque irrilevante la pretesa della società di individuare un ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione nel fatto che la Commissione Disciplinare “...da una parte consideri le dichiarazioni documentali di 14 persone come ‘prove non ammesse nel procedimento sportivo’, dall’altro senta comunque il bisogno di analizzarne il contenuto...”. Va in proposito rilevato che la Commissione Disciplinare non ha affatto “analizzato” il contenuto delle dichiarazioni prodotte, essendosi limitata ad evidenziare tra parentesi che tali dichiarazioni “(...presentano comunque inquietanti omogeneità nella compilazione)”, ciò che non costituisce parte della “motivazione” della decisione; in ogni caso, ed in linea generale, va affermato che non è certamente censurabile la decisione che, per completezza di motivazione, dopo averne ritenuto la inammissibilità, valuti anche nel merito le prove documentali offerte. Pertanto, conformemente al dettato normativo, ex art. 31 C.G.S. lett. A) sub a1), esattamente la Commissione Disciplinare ha affermato il valore di piena prova del rapporto dell’arbitro. Anche le censure relative alla pretesa violazione del principio di congruità in relazione ai comportamenti sia del Falasconi che del Ferrara, sono infondate, risultando la decisione logica e coerente con i fatti come accertati. Quanto alle ulteriori doglianze proposte dalla società reclamante anche tramite il rinvio agli atti del procedimento svoltosi innanzi la Commissione Disciplinare, le stesse sono inammissibili, esigendo un esame del merito sottratto, nel caso di specie, alla competenza della C.A.F., ex art. 33, comma 1 C.G.S.. Va pertanto condivisa la decisione della Commissione Disciplinare e rigettato il ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Sulpizia di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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