FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’U.S. INTERAMNA OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERAMNA/TEVERINA DEL 7.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 34 dell’8.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’U.S. INTERAMNA OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERAMNA/TEVERINA DEL 7.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 34 dell’8.1.2003) Con ricorso del 10.12.2002 la U.S. Teverina, in riferimento alla gara di Campionato di 2ª Categoria Interamna Olimpia/Teverina svoltasi il 7.12.2002 e conclusasi con il risultato di 0-0, chiedeva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria di disporre a carico della Interamna Olimpia ed a proprio favore, la perdita della gara per 2-0, non avendo la Interamna adempiuto agli obblighi che regolano l’utilizzo di giovani calciatori secondo quanto previsto dal Comitato Regionale Umbria in riferimento alla stagione sportiva 2002/2003 con Com. uff. n. 1 del 1° luglio 2002. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 34 dell’8 gennaio 2003, in accoglimento del reclamo, infliggeva alla U.S. Interamna Olimpia la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 in favore della U.S. Teverina. Avverso tale decisione, con ricorso in data 14.1.2003, proponeva appello l’U.S. Interamna Olimpia, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. La C.A.F., ai sensi dell’art. 33 punto 5 C.G.S., rileva preliminarmente l’esistenza di motivi di inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S. Teverina. L’art. 40 punto 1 C.G.S., concernente i “Gradi di giudizio” con riferimento alla “Disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”, da applicarsi nella fattispecie, prevede infatti che il primo grado si svolga innanzi al Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali. Il reclamo presentato dalla U.S. Teverina innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, deve pertanto ritenersi inammissibile. Tale rilievo risulta assorbente e, conseguentemente, la decisione reclamata va annullata e va ripristinato il risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Interamna Olimpia di Terni annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo del 10.12.2002 dell’U.S. Teverina proposto alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara, ripristinando altresì il risultato di 0-0 conseguito nella gara predetta. Dispone restituirsi la tassa versata.
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