FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 145/C del 29.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 145/C del 29.1.2003) La soc. Taranto Calcio s.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Comunicato Ufficiale n. 145 del 29 gennaio 2003, con la quale, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Taranto/Martina del 19.1.2003, veniva confermata la sanzione della squalifica per due giornate del campo del Taranto. La ricorrente ritiene eccessiva la suddetta sanzione in relazione alla reale entità degli incidenti come riferiti dalla terna arbitrale e chiede la riduzione ad una sola giornata di squalifica. Ritiene questa Commissione d’Appello che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento. Invero, sulla base del referto del giudice di gara e di quello del suo assistente Elia Elio, i fatti avvenuti durante la gara Taranto/Martina possono essere sostanzialmente ridimensionati, posto che la contestazione dei tifosi - diretta esclusivamente nei confronti dei propri giocatori - si è concretizzata nel lancio di oggetti e di petardi in campo senza peraltro colpire nessuno e senza mettere in pericolo il proseguimento della gara, mentre l’assistente Elia ha subito solo un lieve dolore all’orecchio a causa di un petardo (non “bomba carta” come erroneamente detto dalla Commissione Disciplinare), senza alcun impedimento al proseguimento della gara. Va anche detto che la soc. Taranto Calcio si era attivata al fine di prevenire incidenti, segnalando alla Questura la opportunità di predisporre un accurato servizio d’ordine. Si ritiene pertanto di poter ridurre la sanzione ad una sola giornata di squalifica. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Taranto Calcio di Taranto, riduce ad una giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.
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