FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELL’U.S. BELFIORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVASERENISSIMA/BELFIORE DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 29 dell’8.1.2003) Il 22.12.2002

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELL’U.S. BELFIORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVASERENISSIMA/BELFIORE DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 29 dell’8.1.2003) Il 22.12.2002 si disputava la gara Nova Serenissima Bovolone/Belfiorese, valida per il Campionato Veneto di Eccellenza. La società Belfiorese ha presentato reclamo avverso la regolarità della predetta gara, per l’irregolare partecipazione del calciatore Danieli Carlo, della Nova Serenissima Bovolone, squalificato per avere raggiunto la quarta ammonizione (come da telegramma del 20.12.2002 del Comitato Regionale Veneto). La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo della società Belfiorese, in quanto, alla data della gara in oggetto, la squalifica non aveva ancora conseguito la sua efficacia sanzionatoria, non essendo stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale ed essendo stato il telegramma, con il quale il Comitato ha notificato alla società Nova Serenissima Bovolone la squalifica del giocatore Danieli Carlo, ricevuto, dalla predetta società, in data 23.12.2002 dopo lo svolgimento della gara in esame. La società Belfiorese ha proposto appello alla C.A.F. chiedendo l’applicazione della sanzione della perdita della gara per la Nova Serenissima Bovolone, ai sensi dell’art. 7 punto 5 C.G.S.. Il gravame non è fondato e non può essere accolto. La Commissione ritiene, in via di principio, che, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, la squalifica per somma di ammonizioni non è soggetta al principio dell’automatismo della sanzione e necessita della formalizzazione della stessa, in sede giudicante, con delibera di valore costitutivo, da pubblicare sul Comunicato Ufficiale. Nel caso concreto, il predetto telegramma, inviato dal Comitato Regionale Veneto alla società Nova Serenissima Bovolone, è stato ricevuto dalla stessa, come detto, solo, in data 23.12.2002 (v. certificazione dell’ufficio postale di Bovolone, in atti). In tale situazione, nessun valore ha la comunicazione, da parte di un responsabile del Comitato Regionale Veneto, che annunciava, alla società Nova Serenissima Bovolone, l’arrivo di un telegramma, in quanto, oltre quanto fin qui detto, non risulta che sia stato, neppure, comunicato il contenuto dello stesso. Non sussisteva, inoltre, nessun obbligo della predetta società di ritirare il telegramma, né di assumere informazioni sullo stesso, in assenza di atti ufficiali, da parte dell’amministrazione postale. In conclusione, deve ritenersi che, al momento dello svolgimento della gara in oggetto, la squalifica del calciatore Danieli Carlo non aveva ancora acquisito efficacia sanzionatoria. Per effetto del rigetto del ricorso, la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Belfiorese di Belfiore (Verona) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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