FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.S. ROMA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/ROMA CALCIO A CINQUE DEL 5.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 198 dell’11.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.S. ROMA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/ROMA CALCIO A CINQUE DEL 5.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 198 dell’11.1.2003) La società Roma Calcio a Cinque RCB, in merito alla gara Augusta/Roma Calcio a Cinque RCB, ricorreva al Giudice Sportivo lamentando che la società Augusta aveva schierato il calciatore Dos Santos Figueredo Everton, persona diversa dal nominativo Dossantos Figueire Everton, così come risultava dal sito internet della F.I.G.C. della società Augusta; pertanto, ai sensi dell’art. 12.5 lett. a) C.G.S. chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, avendo la società Augusta utilizzato un calciatore in posizione irregolare in quanto non tesserato per la predetta società. Il Giudice Sportivo respingeva il ricorso, sottolineando come il Sig. Dos Santos Figueiredo Everton, nato il 23.8.1981, risultasse regolarmente tesserato per la società Augusta dall’11.10.2001 e come la discordanza rilevata fra il corretto nominativo del calciatore e quanto emerge dalla consultazione del sito internet della F.I.G.C. fosse dovuto al limitato campo dello spazio riguardante l’archivio informativo, per cui, in caso di nome composto (come nella fattispecie) l’elaboratore autonomamente provvede a compattare i dati che riceve. Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque la A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, contestando il fatto che il tesseramento del Dos Santos Figuerido era viziato in quanto, tesserato come straniero non proveniente da Federazione estera, doveva, invece, essere tesserato previo rilascio di transfert da parte della Federazione straniera di provenienza, avendo lo stesso già in passato giocato presso società sportive affiliate alla Federazione Paolista de Futebal de Salao. La Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo trattandosi di fatto nuovo ed autonomo rispetto ai precedenti motivi di gravame. Ricorreva questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, sostenendo l’illegittimità della decisione della Commissione Disciplinare, essendo stata completamente omessa la motivazione sulla circostanza dedotta dalla A.S. Roma Calcio a Cinque RCB; escludeva poi che potesse essere considerato “fatto nuovo” rispetto ai precedenti motivi di gravame la circostanza dedotta in quanto sia in primo che in secondo grado si era invocato quale unico motivo di appello la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Dos Santos Figueredo Everton. Chiedeva pertanto la riforma della delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque. L’appello è infondato e va pertanto rigettato. L’art. 33.4 C.G.S. stabilisce che il giudice di appello ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Sancisce poi il divieto di domande nuove, pena l’inammissibilità delle stesse. Nella specie, l’A.S. Roma Calcio a Cinque RCB proponeva reclamo al Giudice Sportivo sostenendo che il calciatore Dos Santos Figuerido Everon non fosse tesserato con la A.S. Augusta. Con il ricorso alla Commissione Disciplinare Divisione Calcio a Cinque introduceva invece un tema, del tutto nuovo ed autonomo rispetto al precedente, e cioè che il tesseramento del detto calciatore per la A.S. Augusta fosse viziato in quanto privo del previo rilascio di transfert, avendo il calciatore già militato presso società sportive affiliate alla Federazione Paolista de Futebal de Salao. Tema quest’ultimo mai trattato, né accennato, nell’originario reclamo davanti al Giudice Sportivo. Correttamente pertanto la Commissione Disciplinare Divisione Calcio a Cinque ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello davanti a lei proposto, per essere stato dedotto un nuovo motivo di appello. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Roma Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.
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