FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. VARZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZI/CUGGIONO DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.S. VARZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZI/CUGGIONO DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003) Con reclamo del 18.11.2002 l’A.S. Varzi ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia rilevando che nel corso della gara del 17.11.2002 disputata con l’U.S. Cuggiono, quest’ultima, dopo l’espulsione del calciatore “giovane” Alessandro Provenzano, avvenuta al minuto 15 del secondo tempo, non avrebbe provveduto ad inserire immediatamente altro giocatore pari età, pur non avendo effettuato tutte le sostituzioni consentite, rimanendo così per alcuni minuti - ed esattamente fino al minuto 27, allorquando ha sostituito uno dei calciatori in campo con altro nato nel 1983 – con un solo calciatore nato dopo l’1.1.1982 schierato, invece dei due prescritti dalle norme federali. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 novembre 2002 il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso, convalidando il risultato della gara conseguito sul campo, motivando che l’obbligo di impiegare contemporaneamente due calciatori nati dopo l’1.1.1982 cessa qualora uno di questi sia espulso dal campo di gioco, come peraltro espressamente indicato nel C.U. del Comitato Regionale Lombardia n. 44 del 30 maggio 2002. Avverso tale decisione l’A.S. Varzi ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con atto del 4.12.2002, inviato in pari data all’U. S. Cuggiono, sostenendo che la norma federale relativa alla presenza in campo di due calciatori “giovani” andrebbe interpretata nel senso che l’obbligo delle squadre di schierare immediatamente un altro calciatore nato dopo l’1.1.1982 sussisterebbe anche nel caso di espulsione e non solo di infortunio di uno di questi, venendo meno solo nel caso che, al momento dell’espulsione o dell’infortunio, non siano più consentite sostituzioni. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del 9 gennaio 2003 l’adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo dell’A.S. Varzi, reputando corretta l’interpretazione delle norme invocate dalla reclamante fornita dal primo giudice ed osservando che la previsione dell’obbligo di schierare in campo almeno due calciatori nati dopo l’1.1.1982 esclude che ciò debba avvenire quando un di essi sia stato espulso oppure, in alternativa, si sia infortunato e non sia possibile procedere alla sua sostituzione, trattandosi di due ipotesi autonome e distinte. Con atto del 15.1.2003 l’A.S. Varzi ha appellato tale decisione, nel merito riproponendo le medesime argomentazioni interpretative già prospettate avanti alla Commissione Disciplinare, tuttavia dolendosi preliminarmente della mancata audizione da parte della stessa Commissione del Presidente della Società, o di un suo delegato, come richiesto al momento della proposizione del reclamo e chiedendo, pertanto, l’annullamento dell’impugnata delibera. Osserva preliminarmente questa Commissione che dagli atti del giudizio risulta che la società ricorrente ha formulato alla Commissione Disciplinare espressa richiesta di essere sentita, nella persona del suo Presidente, o di altra persona da questi delegata, non nel corpus dell’atto d’impugnazione, ma nella lettera di accompagnamento e trasmissione dello stesso. Ciò nonostante, ritiene la Commissione che nel caso di specie appaia sostanzialmente raggiunto lo scopo ed assicurata la funzione delle norme relative al diritto di audizione del reclamante avanti alla Commissione Disciplinare (artt. 32, comma 6 e 40, comma 1, parte seconda, C.G.S.), la cui ratio non è solo quella di consentire allo stesso di poter esercitare il proprio diritto di difesa, ma anche e soprattutto quello di assicurare alla controparte di essere posta in condizione di poter fare altrettanto, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Da ciò deriva che - avendo l’appellante regolarmente fatto pervenire all’U.S. Cuggiono, non solo il reclamo, ma anche la lettera di accompagnamento dello stesso, contenente l’istanza di audizione - data l’inscindibilità di tali due atti e soprattutto la contestualità della loro trasmissione, e quindi della cognizione degli stessi da parte dei loro destinatari (organo giudicante e controparte), la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto informare la società reclamante della data dell’udienza, consentendole di essere presente e di farsi ascoltare, avendo questa rispettato nella sostanza, al di là della forma, le prescrizioni in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, formalizzando sia al giudicante, sia alla controparte, la propria volontà di essere sentita in sede dibattimentale. La sollevata questione preliminare appare, perciò fondata; a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S., la decisione impugnata va pertanto annullata, per violazione delle norme sul contraddittorio, con rinvio all’Organo che l’ha emessa, per un nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A. S. Varzi di Varzi (Pavia), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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