FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL SIG. SERENA ALDO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E DELL’AMMENDA DI e 2.500,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL SIG. SERENA ALDO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E DELL’AMMENDA DI e 2.500,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003) Con provvedimento del 13.1.2002, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serena Aldo, quale componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S. “per avere pubblicamente espresso giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C., provocando ingiusto discredito sull’intera categoria arbitrale”. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 207 del 16 gennaio 2003, infliggeva al Serena le sanzioni di un mese di inibizione e 2.500 euro di ammenda. Avverso la decisione proponeva appello il Serena, eccependo: 1) l’insussistenza dei presupposti per il deferimento alla Commissione Disciplinare e la nullità della decisione; 2) “l’erroneità della decisione” e 3) l’eccessività della sanzione. L’appello è infondato e non può essere accolto. Il Serena, è tesserato per la F.I.G.C., nella sua veste, suindicata, di componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 10 N.O.I.F., che qualifica dirigenti federali, tra gli altri, i componenti dei collegi di carattere tecnico; da ciò consegue la competenza della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti. Non è, assolutamente, condivisibile, poi, l’assunto difensivo, secondo il quale la decisione impugnata sarebbe erronea, perché “non può negarsi che il comportamento degli arbitri sia stato oggetto più volte di sospetti e che dubbi in tal senso siano stati espressi pubblicamente anche da altri dirigenti di società. È, quindi, oggettivo interesse dell’ordinamento calcistico di creare, per quanto possibile, situazioni di fatto che impediscano il sorgere di siffatti dubbi”. Quello che rileva in questa sede è, infatti, esclusivamente che il Serena ha oltrepassato i limiti del suo diritto di manifestare liberamente il suo pensiero, per arrivare a delle affermazioni che costituiscono semplici insinuazioni, prive del minimo elemento di riscontro obiettivo, gravemente lesive dell’intera categoria arbitrale, accusata di essere “corruttibile” ed incline a “monetizzare” le proprie funzioni. Apodittica e smentita dal tenore letterale e logico delle frasi “incriminate”, è l’affermazione difensiva di “non condividere nel merito” la situazione “oggettiva” denunciata. Non vi possono essere, di conseguenza, dubbi sulla sussistenza della sua volontà di offendere la classe arbitrale. La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è adeguata alla gravità della lesione del bene tutelato dalla norma, a nulla rilevando che Serena “non si procura reddito nell’ambito calcistico”. Va disposto l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Serena Aldo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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