FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 17.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 17.1.2003) Gli atti ufficiali relativi alla gara Casarano/Matera del 5 gennaio 2003 (Campionato Nazionale Dilettanti), nella fattispecie il rapporto del Commissario di Campo, segnalano che nel corso del 2° tempo i sostenitori del Matera, in reazione al lancio di un candelotto incendiario e di numerose pietre provenienti dall’esterno dell’impianto sportivo, in un primo momento rispondevano al lancio degli oggetti. Successivamente, abbandonata la tribuna loro riservata, si riversavano in strada e partecipavano a scontri con la tifoseria locale. All’interno dell’impianto si registravano danni ai servizi igienici, all’esterno veniva ferito un rappresentante delle forze dell’ordine e danneggiate autovetture dei sostenitori materani. Il Giudice Sportivo, sulla scorta del sopraindicato rapporto del Commissario di Campo, sanzionava sia l’attuale reclamante Matera, sia l’ospitante Casarano con ammende di 3.000,00 euro, per le rispettive responsabilità nei danneggiamenti e negli atti di violenza accaduti (Com. Uff. n. 81 dell’8 gennaio 2003). Pronunciandosi sul reclamo del F.C. Matera la Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, ha confermato la sanzione dell’ammenda come fissata dal Giudice Sportivo. Con appello proposto davanti alla Commissione d’Appello Federale il Matera sostanzia il reclamo in via normativa, per la “falsa applicazione dell’art. 31 lett. a1) C.G.S.”, sostenendo che il rapporto del Commissario di Campo, secondo quanto stabilito dall’art. 68 N.O.I.F., avrebbe rilevanza “...unicamente in relazione al comportamento tenuto dal pubblico all’interno dell’impianto sportivo”. L’appellante chiede quindi l’annullamento della sanzione inflitta ovvero una sua congrua riduzione. La tesi sostenuta dal F.C. Matera non è condivisibile in quanto il dettato del richiamato art. 68 N.O.I.F. prevede, al 1° comma, che “...le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire ai propri incaricati le funzioni di Commissari di Campo perché riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre”, senza limitazioni del loro operato all’interno del recinto di gioco. Ne consegue che quanto riportato dal Commissario di Campo nella circostanza, godendo tale atto di fede privilegiata, ex art. 31 lett. a1) ed a3), individua una responsabilità diretta dei sostenitori del Matera negli scontri con l’apposita tifoseria. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.
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