FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA SCINTILLAPISTAEST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCINTILLAPISAEST/ATLETICO GALLENO DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 – Riunione del 16.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELLA SCINTILLAPISTAEST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCINTILLAPISAEST/ATLETICO GALLENO DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 – Riunione del 16.1.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, ha rigettato i reclami delle società Scintillapisaest, Prato Ovest e Chiesina Uzzanese, diretti ad ottenere la sanzione della perdita della gara, a carico della S.S. Atletico Gallieno, a motivo della irregolare partecipazione agli incontri del calciatore Simonelli Tiziano, schierato in campo nonostante a suo carico fosse pendente una squalifica residuale dello scorso campionato. Rilevava la Commissione come il calciatore de quo risultasse tesserato per la società Sextum Bientina nella pregressa stagione sportiva, al termine della quale maturava una squalifica per una giornata a seguito di un’espulsione nell’ultima partita di play-out. A motivo della chiusura del campionato, la sanzione non poteva venire scontata nel corso della stagione 2001/2002, dovendo venire così scontata nella stagione successiva (art. 17, comma 6, C.G.S.). Con la nuova società, la S.S. Atletico Gallieno, il calciatore Simoncelli aveva disputato tutte le gare, ad eccezione delle partite S.S. Atletico Gallieno/Vaianese del 24.11.2002, a causa di squalifica per una giornata a seguito di espulsione, e della gara Calci/S.S. Atletico Gallieno del 1.12.2002, alla quale - pur essendo in lista, ma non venendo impiegato - risultava avere non partecipato e così aver scontato la squalifica residuale ancora pendente a quel momento (art. 12, comma 5, C.G.S.). Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 16 gennaio 2003 del Comitato Regionale Toscana, la sola Scintillapisaest interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. in data 23 gennaio successivo, contestualmente inviando copia dell’appello alla S.S. Atletico Gallieno controinteressata. Deduceva l’appellante che - anche a voler condividere l’interpretazione resa dalla Commissione Disciplinare del precitato art. 12, comma 5, C.G.S. - tale norma non avrebbe dovuto essere ritenuta applicabile nel caso de quo, “perché un calciatore non può scontare la giornata di squalifica quando meglio crede opportuno e nel caso specifico doveva prima scontare la giornata di squalifica della passata stagione sportiva e poi la giornata di squalifica dell’attuale stagione sportiva e non viceversa”, sì da doversi ritenere che il Simoncelli era stato schierato in campo, nella gara del 15.12.2002, “con a carico pendente ancora una giornata di squalifica”. Il gravame della Scintillapisaest, promosso ex art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto. Appare innanzitutto incensurabile l’interpretazione della norma posta dalla Commissione Disciplinare a base della sua decisione, ossia dell’art. 12, comma 5, C.G.S.. Tale precetto, evidentemente introdotto per dirimere questione in precedenza controversa e cui è sotteso un chiaro favor per il mantenimento del risultato acquisito sul campo, è univoco nel sancire che “la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa”. Essendo incontroverso che il calciatore Simoncelli non ha partecipato alla gara Calci/ S.S. Atletico Gallieno del 1.12.2002, cui ha assistito dalla panchina senza esservi impiegato, è evidente che quanto meno a decorrere da tale gara la squalifica residuale maturata nella pregressa stagione sportiva è stata scontata. La regolarità della posizione del Simoncelli potrebbe dunque essere messa in discussione, in pregiudizio della S.S. Atletico Gallieno, unicamente accedendo alle argomentazioni svolte dalla reclamante nel proprio appello. Argomentazioni che potrebbero sostanzialmente riassumersi nel senso che l’infrazione alla norma che prescrive l’obbligo di scontare la squalifica, maturata al termine della stagione precedente, nella prima gara della stagione successiva, ancorché il calciatore abbia cambiato società, infici la regolarità di tutto il campionato della squadra cui appartiene il calciatore: e ciò a prescindere dal fatto che l’obbligo di saltare una gara venga (finalmente, seppur tardivamente) rispettato in una delle gare seguenti. Se però può convenirsi sul fatto che una suddetta infrazione rende irregolari tutte le gare disputate dal calciatore prima che la squalifica venga scontata, non può invece in alcun modo condividersi la tesi che pretenderebbe, anche dopo l’ottemperanza al provvedimento disciplinare, di considerare irregolari tutte le gare della squadra di appartenenza sino al termine della stagione, come se quel vizio originario si perpetuasse “macchiando” l’intero campionato. Prevale, sul punto, il principio del favor per il “consolidamento” dei risultati acquisiti sul campo sotteso all’art. 42, comma 3, C.G.S., ai sensi del quale i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara vanno proposti “nel termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono”. Questa norma da un lato depotenzia l’obiezione della Scintillapisaest per cui “un calciatore non può scontare la giornata di squalifica quando meglio crede opportuno”: infatti il calciatore squalificato e la società si sarebbero assunti il dovuto rischio nello “scegliere” a propria discrezione la giornata in cui pareva opportuno scontare la squalifica, dal momento che tutte le partite disputate con la squalifica pendente (nel caso de quo: tutte le gare disputate prima del 1.12.2002) avrebbero potuto essere convertite in altrettanti 0 a 2 se la squadra avversaria avesse volta a volta debitamente inoltrato un reclamo nei 15 gg. successivi. Dall’altro lato, la predetta norma attesta come la partecipazione di un calciatore in posizione irregolare sia vizio idoneo ad inficiare la singola o le singole partite in cui si è verificata, esponendo la società di appartenenza alla sanzione della perdita di quella gara o di quelle più gare. È chiaro tuttavia che - se anche il risultato di tali gare si “consolida” in assenza di reclamo nei 15 gg. - permane intatta la necessità di regolarizzare la posizione del calciatore; non appena però il vizio risulti superato (venendo finalmente scontata la squalifica), la posizione del calciatore ne riesce integralmente sanata e non potrà in alcun modo dedursi l’originaria inottemperanza per contestare il risultato acquisito in partite in cui la partecipazione del calciatore Simoncelli era del tutto regolare sì da escludere qualunque interesse o legittimazione dell’avversario a lamentarsi della sua presenza in campo.Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Scintillapisaest di Pisa e dispone incamerarsi la tassa versata.
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