FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 24/02/2003 n.10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 24/02/2003 n.10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003) In seguito ad una segnalazione proveniente dalla A.S. Jesina Calcio a Cinque, il Presidente della Divisione Nazionale Calcio a Cinque deferiva alla competente Commissione Disciplinare, con atto del 17 ottobre 2002, i calciatori Rissi Sergio e Rissone Alessandro nonché la società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, contestando ai calciatori la violazione di cui all’art. 1 C.G.S. per aver partecipato in posizione irregolare alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del Campionato di Serie A2 Girone A disputatasi il 21.9.2002, ed alla Società la violazione di cui agli artt. 1 e 12 C.G.S., per aver schierato in campo nella gara di cui sopra i predetti calciatori. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, previa separazione dei due procedimenti, disponeva in quello relativo alla posizione del calciatore Rissi la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 43, 4° comma lett. b), C.G.S.. Nel procedimento concernente la posizione del calciatore Rissone Alessandro, invece, ritenuto che l’incolpato aveva partecipato alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002 pur risultando richiesta spedita in pari data a mezzo raccomandata, infliggeva alla Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di euro 500,00; dichiarava non doversi procedere nei confronti di Rissone Alessandro, trattandosi di soggetto non tesserato al momento del fatto. Avverso tale delibera, pubblicata sul C.U. n. 236 del 28 gennaio 2003, propone ricorso la società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, lamentando che i primi giudici abbiano ignorato e comunque disatteso nella loro decisione quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alle modalità ed alla cronologia del tesseramento del Rissone. La ricorrente sostiene che il Rissone, già tesserato per la P.C.F. Aosta Calcio a Cinque nella precedente stagione sportiva, era stato posto in lista di svincolo il 1° luglio 2002 e poi nuovamente tesserato con la stessa Società, mediante invio del modulo contenente la sottoscrizione del calciatore, con raccomandata n. 11844125192-3 spedita in data 13 luglio 2002. Non avendo ottenuto alcun riscontro dell’avvenuto tesseramento, la ricorrente aveva successivamente inviato alla Federazione, in data 28 settembre 2002, un nuovo modulo di tesseramento sottoscritto dal Rissone, in via meramente prudenziale. A sostegno della propria tesi, la ricorrente produce “distinta di recapito per utenti con registro personalizzato” fornita dalle Poste Italiane, dalla quale appare che la domanda del 13 luglio 2002, contenente il modulo di tesseramento del Rissone, venne effettivamente ricevuta dalla F.I.G.C.. Conclude chiedendo la riforma della delibera impugnata, con revoca sia della punizione sportiva di perdita della gara, sia dell’ammenda. Rileva la C.A.F. che l’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F. prevede che la richiesta di tesseramento dei calciatori venga inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Pertanto, la produzione da parte della ricorrente di un documento dal quale sembra risultare provato l’invio della richiesta di tesseramento relativa al Rissone in data anteriore alla disputa della gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21 settembre 2002, comporta la necessità di definire la legittimità e tempestività della partecipazione del calciatore alla gara in esame. Il suddetto quesito ha carattere preliinare rispetto alla decisione del presente procedimento ed è di competenza della Commissione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 43 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. rinvia gli atti dell’appello come sopra proposto dall’Aosta Calcio a Cinque di Aosta alla Commissione Tesseramento in ordine alla decorrenza del tesseramento del calciatore Rissone Alessandro in favore dell’Aosta Calcio a Cinque.
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