FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 24/02/2003 n.2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELLA S.S. RINASCITA U.S. VICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. EGIDIO/RINASCITA U.S. VICO DEL 30.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 57 del 16.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 24/02/2003 n.2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELLA S.S. RINASCITA U.S. VICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. EGIDIO/RINASCITA U.S. VICO DEL 30.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 16.1.2003) Il Real S. Egidio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, in ordine alla gara Real S. Egidio/R.U.S. Vico, disputata per il Campionato di 1ª Categoria, in data 30.11.2002 e terminata con il risultato di 0-0. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara il calciatore Buonagura Giuseppe in posizione irregolare, in quanto squalificato per quattro gare (non scontate), come da comunicato n. 38 del 7.11.2002. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 16 gennaio 2003, accoglieva il ricorso e infliggeva alla soc. R.U.S. Vico la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-2, rilevando che il calciatore non aveva finito di scontare la squalifica, al momento della sua partecipazione alla gara. L’appello proposto dalla R.U.S. S. Vico avverso tale decisione è fondato e deve essere accolto. In realtà, infatti, i due calciatori a nome Buonaguro Giuseppe e Buonagura Giuseppe (rispettivamente nati il 21.9.1971 e il 29.5.1966) sono, evidentemente, persone diverse. Il Buonaguro, nato il 21.9.1971, risulta avere partecipato alla gara Vico Equense/R.U.S Vico, del 2.11.2002, nella quale ha riportato la squalifica a quattro giornate. Il Buonagura, nato il 29.5.1966, risulta, invece, avere partecipato alla gara Real S. Egidio/R.U.S. Vico, del 30.11.2002 (ed essere stato tesserato solo in data 12.11.2002). Ne consegue che la partecipazione di quest’ultimo calciatore alla gara Real S. Egidio/ R.U.S. Vico, del 30.11.2002, è stata regolare. Va, dunque, annullata la decisione impugnata e deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Rinascita U.S. Vico di Palma Campania (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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