FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 24/02/2003 n.4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.S. GRANITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRANITI/SAPONARA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 24/02/2003 n.4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’A.S. GRANITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRANITI/SAPONARA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003) La U.S. Saponara proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia avverso la regolarità della gara Graniti/Saponara, disputata il 22 dicembre 2002 per il Campionato di 1ª Categoria, Girone “C” e terminata con il risultato di 3-1 per la squadra di casa, per avere l’A.S. Graniti fatto partecipare alla gara alcuni calciatori in modo irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 21 gennaio 2003, accoglieva il reclamo, rilevando che lo stesso direttore di gara aveva ammesso di essere incorso in errori nella annotazione delle sostituzioni operate dalla A.S. Graniti durante la gara, di tal che era legittimo il dubbio che alla gara stessa avessero preso nelle file di detta società un numero di calciatori superiore a quello consentito. La Commissione Disciplinare, di conseguenza, disponeva la ripetizione della gara in contestazione. La U.S. Graniti ha proposto appello avverso tale decisione. La C.A.F. osserva che effettivamente, come sostenuto dall’appellante, il reclamo non ha per oggetto la posizione irregolare di calciatori partecipanti alla gara ma la regolarità dello svolgimento della gara stessa. Il reclamo, pertanto, doveva essere proposto non alla Commissione Disciplinare ma al Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e doveva essere preceduta dall’avviso di reclamo con le modalità di cui al successivo art. 34 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva entro le 24 ore del giorno successivo alla gara. La Commissione Disciplinare avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo, non potendosi rinnovare tali incombenze. L’appello del G.S. Villanova, pertanto, va accolto, con l’annullamento senza rinvio della decisione annullata ai sensi dell’art. 29, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva, ripristinando di conseguenza il risultato conseguito sul campo nella gara di cui trattasi. La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Graniti di Graniti (Messina), annulla senza rinvio, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla S.S. Saponara, ripristinando, altresì, il risultato di 3-1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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