FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 24/02/2003 n.6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’A.S. MAZZARRÀ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRÀ/ ATLETICO PRO MENDE DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 24/02/2003 n.6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’A.S. MAZZARRÀ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRÀ/ ATLETICO PRO MENDE DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla Polisportiva Atletico Pro Mende, che segnalava la posizione irregolare del calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, schierato dalla società Mazzarrà nella gara Mazzarrà/Atletico Pro Mende del 27.10.2002, Campionato di Promozione Girone B. Infliggeva alla società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di euro 350,00; al dirigente accompagnatore della società Mazzarrà Sig. Leto Antonino la sanzione della inibizione fino al 09.02.2003; al calciatore Puliafito Antonino (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003) una ulteriore giornata di squalifica, oltre quella inflitta dal Giudice Sportivo a seguito della partita di Coppa Sicilia Mazzarrà/ Nasitana del 7.11.2001 (Com. Uff. n. 25 pubblicato il 14 maggio 2001): giornata di squalifica, quest’ultima, non scontata dal calciatore Puliafito. Proponevano appello a questa Commissione la società Mazzarrà, il Leto Antonino, il Puliafito Antonino, chiedendo l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare per violazione o falsa applicazione dell’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S.. Sottolineavano infatti come il calciatore Puliafito dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia del 7.11.2001; non partecipando più alla Coppa Sicilia in quanto eliminata dalla competizione, la società Mazzarrà faceva scontare la giornata di squalifica al calciatore Puliafito il giorno 27.01.2002 nella gara Avesa/Mazzarrà. Inoltre, essendo la società Mazzarrà stata promossa al termine della stagione agonistica 2001-2002, nel Campionato di Promozione Girone B aveva iniziato la nuova stagione 2002-2003 con la partita ufficiale di Coppa Italia Mazzarrà/Patti del 31.08.2002: questa e solo questa doveva essere la partita nella quale non poteva essere schierato il calciatore Puliafito secondo l’art. 14 comma 10 n. 1ª parte C.G.S.. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: “La sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-cd-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni”. L’art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: “Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Aggiunge poi: “La distinzione prevista dall’art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Nella specie il Puliafito, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, doveva scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione 2002-2003. E poiché la soc. Mazzarrà non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione, la stessa società ha aperto la stagione ufficiale 2002-2003 con la gara di Coppa Italia promozione del 31.08.2002 (Mazzarrà/Patti) il Puliafito avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara. In sintesi, il Puliafito doveva scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione. Pertanto legittima era la partecipazione al calciatore Puliafito alle partite di campionato girone B, compresa quella del 27.10.2002 Mazzarrà/Atletico Pro Mende. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello dell’A.S. Mazzarrà di Mazzarrà Sant’Andrea (Messina), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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