FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’U.S. VALERA FRATTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA CALCIO/VALERA FRATTA DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’U.S. VALERA FRATTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA CALCIO/VALERA FRATTA DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003) Con reclamo del 29.11.2002 l’U.S. Valera Fratta ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pavia contestando la regolarità della gara disputata il 24.11.2002 a Belgioioso con l’Accademia Calcio. Secondo la reclamante l’incontro si sarebbe disputato su di un terreno di giuoco che si trovava fin dall’inizio in condizioni di impraticabilità dovute alla pioggia, condizioni poi andate peggiorando nel corso della gara per via del persistere delle precipitazioni; inoltre la partita, iniziata in ritardo e conclusasi alle 16,39, si sarebbe svolta per buona parte in condizioni di scarsa visibilità, non fornendo l’impianto, del quale il campo era dotato, sufficiente illuminazione artificiale. Alla luce di ciò l’U.S. Valera Fratta, avendo presentato espressa riserva scritta al termine dell’incontro, chiedeva all’adito Giudice Sportivo che le venisse assegnata la vittoria dell’incontro con il punteggio di 2 a 0, ovvero, in subordine, che fosse disposta la ripetizione dello stesso. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 18 del 12 dicembre 2002 il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso, omologando il risultato della gara conseguito sul campo, motivando che dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, poteva evincersi che la gara era stata disputata in condizioni tali da garantirne la regolarità. Avverso tale decisione l’U.S. Valera Fratta ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con atto del 19.12.2002, sostanzialmente riproponendo le identiche argomentazioni e formulando le medesime istanze di cui al primo reclamo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23 gennaio 2003 l’adita Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile tale gravame, argomentando che l’art. 60 N.O.I.F. prevede che il giudizio sull’impraticabilità del terreno di giuoco per intemperie e per ogni altra causa sia di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Giuoco del Calcio; come tale si sottrae a qualsiasi sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva. Conclude la Commissione Disciplinare che, viste le chiare risultanze del rapporto dell’arbitro, lo stesso Giudice Sportivo avrebbe dovuto affermare l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito, provvedendo perciò essa in tal senso. Con atto del 26.1.03 l’U.S. Valera Fratta ha appellato tale decisione, nuovamente proponendo le medesime argomentazioni e deduzioni già prospettate nei due precedenti gradi di giudizio. Osserva la C.A.F. che l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, avendo esattamente ritenuto, come peraltro questa Commissione ha più volte affermato, assolutamente insindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva la valutazione del direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di giuoco, e quindi anche in relazione alla visibilità e alle condizioni di illuminazione dello stesso, in forza della Regola 5 del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all’art. 60 N.O.I.F.. Bene ha fatto, pertanto, la Commissione Disciplinare a dichiarare inammissibile il ricorso come peraltro avrebbe correttamente dovuto fare già il giudice di prime cure. Tale inammissibilità non può che essere ribadita e confermata in questa sede, con conseguente reiezione del proposto gravame. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Valera Fratta di Valera Fratta (Lodi) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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