FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE “GIOVANISSIMI” PRO INTER BARI/BITONTO DEL 29.9.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE “GIOVANISSIMI” PRO INTER BARI/BITONTO DEL 29.9.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2002) Con reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado insediato presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, l’odierna reclamante lamentava che in occasione della gara del 29 settembre 2002 U.S. Pro Inter Bari/Pol. Bitonto, terminata con il punteggio di 5-0 in favore della prima e valida per il Campionato Giovanissimi Regionali Girone C, la controparte aveva schierato, durante il secondo tempo, i calciatori Iozzia e Militano, i quali sarebbero stati in posizione irregolare, in quanto entrambi tesserati presso altre Società (il primo presso la Virtus Bari, il secondo presso la CAS Apulia Bari). Pertanto, in virtù di quanto sopra descritto, la Pol. Bitonto chiedeva, in applicazione dell’art. 12 C.G.S., l’assegnazione della vittoria della gara a tavolino per 2-0. Con l’impugnata decisione, l’adito Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminati gli atti ufficiali e rilevato, in maniera dettagliata, che la posizione dei giovani calciatori chiamati in causa si appalesava del tutto regolare, rigettava il reclamo come innanzi proposto, con addebito della relativa tassa. Per quanto riguarda il calciatore Iozzia, la posizione regolare poteva chiaramente evincersi dalla lettura del C.U. n. 7 del 28 agosto 2002 (annullamento di tesseramento biennale disposto dalla Commissione Premi di Preparazione), mentre la posizione regolare del calciatore Militano derivava dall’applicazione delle norme regolamentari federali sullo svincolo automatico per inattività della società di appartenenza (cfr. in particolare gli artt. 106 e 110, commi 6 e 7, delle N.O.I.F.), nella specie l’Apulia di Bari, a cui supporto giungeva la conferma da parte dei Comitati competenti. Con il reclamo in trattazione l’intestata ricorrente insiste circa la posizione irregolare del solo Militano, facendo forza proprio sull’art. 110, comma 6, N.O.I.F., che prevede la non applicazione della norma sullo svincolo per inattività della società ove la società stessa abbia titolo per partecipare ad altri Campionati, come sarebbe nel caso che interessa. In ogni caso, ai sensi del comma successivo, i Comitati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono tenuti a dare atto, con pubblicazione in propri comunicati ufficiali, dello svincolo dei calciatori giovani, e questo nella specie non sarebbe avvenuto. Per quanto afferisce a quest’ultimo punto, giova fin da subito evidenziare che la richiamata forma di pubblicità, in ogni caso mera fattispecie di pubblicità-notizia (a fronte di uno svincolo che per stessa ammissione esplicita delle norme organizzative opera automaticamente e quindi “ex lege”), viene solitamente attuata in inizio alla stagione successiva; pertanto il menzionato profilo di doglianza non è in grado di scalfire le emergenze in punto di fatto circa la completa inattività dell’Apulia per la stagione sportiva 2002/2003, relativamente a qualsiasi ordine e tipo di campionati, visto anche il superamento del limite di punteggio nella classifica disciplina. Non vengono quindi contestate efficacemente le asserzioni controdeduttive di controparte (Pro Inter). Ad ogni modo, questa Commissione d’Appello, a schiarimento di ogni residuo dubbio ha ritenuto in una precedente riunione, come da Comunicato Ufficiale n. 15/C del 26 novembre 2002, di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine alla posizione dei calciatori Iozzia e Militano. Orbene, la Commissione Tesseramenti si è formalmente espressa in data 6 febbraio 2003, con decisione immediatamente esecutiva, nel senso della regolarità della posizione di tesseramento dei predetti calciatori in favore della Pro Inter. Resta ovviamente impregiudicata, una volta che saranno rese disponibili le relative motivazioni integrali, la possibilità di appellare presso la scrivente Commissione la suddetta decisione, che però al momento è pienamente esecutiva. Alla stregua, quindi, delle considerazioni che precedono, anche in punto di fatto, il reclamo in trattazione non può sfuggire alla reiezione. Ne consegue, altresì, l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Bitonto di Bitonto (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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