FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELLA U.S. SAN NICOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/BRAD SAN NICOLA CALCIO DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 52 del 2.1.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it -
3 - APPELLO DELLA U.S. SAN NICOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/BRAD SAN NICOLA CALCIO DEL 2.11.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 52 del 2.1.2003)
L’U.S. San Nicola Calcio ha inoltrato preannuncio di reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 52 del 2 gennaio 2003, relativa alla gara Agropoli Brad/San Nicola Calcio del 2.11.2002, ma non ha provveduto alla successiva presentazione dei motivi. Ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. il reclamo stesso è inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., l’appello come sopra proposto della U.S. San Nicola Calcio di San Nicola di Centola (Salerno), per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio del reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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