FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’A.S. C.E.S.A.C. BENEVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FEMMINILE AMALFI/C.E.S.A.C. BENEVENTO DELL’1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 55 del 10.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’A.S. C.E.S.A.C. BENEVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FEMMINILE AMALFI/C.E.S.A.C. BENEVENTO DELL’1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 55 del 10.1.2003) L’A.S. C.E.S.A.C. Benevento Calcio a Cinque femminile ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 55 del 10 gennaio 2003, relativa alla gara Amalfi/Cesac dell’1.12.2002. La reclamante ribadisce la propria tesi difensiva adducendo di non aver potuto prendere parte alla gara per causa di forza maggiore in quanto l’automezzo sul quale viaggiava la squadra aveva subito un guasto che aveva impedito il proseguimento del viaggio. Rileva questa Commissione che, ai sensi dell’art. 55 n. 2 delle N.O.I.F., la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore (nei casi di mancata partecipazione alla gara) compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il giudizio relativo alle circostanze obiettive che avrebbero impedito il verificarsi della gara attiene, comunque, al merito e non può quindi essere oggetto di nuovo esame da parte della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 comma 2 N.O.I.F., l’appello come sopra proposto dall’A.S. C.E.S.A.C. Benevento di Benevento e dispone incamerarsi la tassa versata.
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